CITTA'
DI GIULIANOVA PROVINCIA DI TERAMO
Corso
Garibaldi, n. 109 — 64021 Giulianova (TE) UFFICIO DEL
SINDACO
Corso
Garibaldi, n. 109 — 64021 Giulianova (TE) Tel.
085/8021226 Fax 085/8021268
f.mastromauro@comune.giulianova.te.it
Prot.
n. 2275 Giulianova, addi 16 gennaio 2011
Ai
Signori Consiglieri comunali Ai Signori Assessori Citta
di Giulianova
Rispettive sedi
OGGETTO: Indagine amministrativa interna su "Spiaggiato".
Invio relazione.
Egregi
Signori,
ai fini
di una maggiore intelligenza relativamente alla
questione "spiaggiato", circa la quale lo scrivente ebbe
premura di inviare alle SS.LL., il 14 dicembre 2011,
copia della relazione approntata dall'Organismo
Indipendente di Valutazione, con la presente si compiega
la relazione a firma del Segretario Generale dell'Ente,
Dott. Daniela Marini, predisposta a seguito
dell'indagine amministrativa interna, afferente il
medesimo oggetto, giusta incarico conferito dallo
scrivente.
Distinti saluti.
CITTA'
DI GIULIANOVA PROVINCIA DI TERAMO
UFFICIO
DEL SEGRETARIO GENERALE
Corso Garibaldi, n. 109 — 64021
Giulianova (TE) Tel. 085/8021223 Fax. 085/8021268 e-mail
segretario@comune.giulianova.te.it
Prot.n.
2056 Giulianova, li 16/01/2012
Al
SINDACO
Avv.
Francesco Mastromauro SEDE
OGGETTO: Indagine amministrativa interna su "Spiaggiato".
Relazione.
La
sottoscritta Daniela Marini, segretario generate del
Comune di Giulianova, incaricata dalla S.V. in data 14
dicembre 2011 di avviare un'indagine amministrativa
interna a seguito della relazione predisposta
dall'Organismo Indipendente di Valutazione, in ordine
alle procedure seguite per vagliatura, raccolta e
smaltimento del materiale spiaggiato presente sul
litorale di questa città a seguito dell'alluvione del
decorso mese di marzo 2011, ritiene che l'indagine
affidata debba affrontare e valutare la vicenda sotto i
seguenti tre profili: responsabilità amministrativa,
responsabilità disciplinare, responsabilità
dirigenziale.
Presa
visione e valutata la documentazione relativa alle
attività poste in essere a seguito dell'alluvione dello
scorso mese di marzo, nonché la relazione dell'OIV, si
rileva quanto di seguito:
a)
Responsabilità amministrativa. In relazione a tale
profilo la sottoscritta ha provveduto ad inviare alla
Procura della Corte dei Conti — Regione Abruzzo, unico
organo competente ad attivare it giudizio di
responsabilità, la documentazione relativa alle
operazioni di rimozione dei rifiuti "spiaggiati",
mediante nota protocollo n.43067 del 12/10/2011.
Pertanto non pule che attendersi l'esito delle eventuali
iniziative che la Corte vorrà intraprendere.
b)
Responsabilità disciplinare. La sottoscritta, nella
qualità di Presidente dell'Ufficio per i procedimenti
disciplinari (art. 132 del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e servizi), valutata la
relazione dell'OIV, la documentazione relativa alle
operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti "spiaggiati" e la relazione rimessa dal
Dirigente arch. Roberto Olivieri, non ha ritenuto di
dover dare Corso ad un procedimento disciplinare, in
quanto il comportamento del Dirigente non integra alcuna
delle fattispecie previste e sanzionate dal codice di
disciplina, dall'art. 55-bis e ss. del D.Lgs.,165/2009
e/o dal codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
c)
Responsabilità dirigenziale. Per quanto riguarda tale
profilo di responsabilità non può che rinviarsi alla
relazione approntata dall'OIV, con alcune doverose
precisazioni:
i) Non
spetta all'OIV il controllo di regolarità
amministrativa, che, come chiarito dalla CIVIT rimane
disciplinato dal D.Lgs. 286/1999. L'Organismo
indipendente di valutazione svolge un ruolo fondamentale
nel processo di misurazione e valutazione delle
strutture e dei dirigenti e nell'adempimento degli
obblighi di integrità e trasparenza posti alle
amministrazioni. Esso é chiamato a garantire la
correttezza del processo di misurazione e valutazione e,
nel caso rilevi disfunzioni del sistema di valutazione
e/o illegittimità nella gestione delle risorse per il
personale, e tenuto a darne comunicazione alla Corte dei
Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica ed alla
CIVIT.
ii)
L'ordinanza contingibile ed urgente n. 49/2011 emanata
dal Sindaco non può definirsi atto d'indirizzo agli
organi gestionali. Tale provvedimento è stato emanato
dal Sindaco utilizzando il potere derogatorio conferito
dall'ordinamento giuridico (art. 5o del TUEL D.Lgs.
267/2000) per fronteggiare una situazione di emergenza ,
dichiarata tale con DPCM 10/03/2011, e la cui
inosservanza produce specifiche e predeterminate
conseguenze sanzionatorie che possono spingersi fino
alla commissione del reato di cui all'art. 65o c.p.
iii) In
ordine alla costituzione delI'ATI ed alle incongruenze
tra la data di sottoscrizione del contratto e
l'esecuzione delle prestazioni in esso dedotte, ferma
restando, sulla base dei dati rinvenibili nella
relazione dell'OIV, l'esattezza delle date, possono
effettivamente essere rilevate delle irregolarità
nell'affidamento anticipato di qualche giorno delle
prestazioni rispetto alla formalizzazione degli atti.
iv) Per
quanto riguarda i corrispettivi riconosciuti all'ATI per
le prestazioni eseguite, si deve far rilevare che per il
codice CER 200301 il prezzo di euro 153,54 praticato da
DECO e relativo al solo smaltimento dei rifiuti in
discarica al quale vanno aggiunti i costi per le
ulteriori operazioni di selezione e accorpamento in
frazioni omogenee, carico e trasporto sino alla
discarica dei rifiuti "spiaggiati", che non può certo
quantificarsi nell'esigua somma di euro 23,46.
Attualmente per le operazioni di raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani il Comune di Giulianova
riconosce al gestore del servizio euro 130,00 ad
abitante, al quale va sommato il corrispettivo dovuto a
DECO per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CER
200301), pari all'importo di cui sopra.
Nell'assicurare la consueta disponibilità per qualsiasi
approfondimento e chiarimento, l'occasione è gradita per
porgere i più distinti saluti. |
Oggetto:
Comunicazione sindacale «Spiaggiato. Richiesta
relazione»
(prot. n. 48066 del 18 novembre 2011)
Egregio
sig. Sindaco,
prima
di
relazionarLe
sul tema in oggetto, corre
I’obbligo di
chiarire che
questo O.I.V.
ritiene quanto da Lei richiesto rientrante
nell'ambito delle proprie competenze, come stabilite
dalla legge. In particolare, ai
sensi dell'articolo
14 del D.lgs. 27
ottobre
2009, n. 150,
I'O.I.V.,
che si ricorda essere state costituito circa tre
mesi or sono, deve garantire
"la correttezza dei
processi di misurazione e valutazione, nonché
dell'utilizzo dei premi, dai contratti collettivi
nazionali, dal contratti integrativi, dai regolamenti
interni all'amministrazione, nel rispetto del principio
dl valorizzazione del merito e della professionalità",
nell'osservanza delle finalità della
legge, volte ad assicurare <<le trasparenza
dell'operato, delle amministrazioni pubbliche anche a
garanzia
delta legalità»
(art. 1,
2° co. D.lgs. 150/2009).
A
ciò
aggiungasi
che I'O.I.V.
"propene, ...,
all'organo di
indirizzo politico-amministrativo, la valutazione
annuale dei dirigenti di vertice a l'attribuzione ad
essi dei premi" e
"comunica
tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti
organi interni di governo ed amministrazione, nonché
alla Corte dei Conti, all’lspettorato per la funzione
pubblica e alla Commissione per la valutazione,
la trasparenza e !'integrità delle amministrazioni
pubbliche".
Occorre, inoltre, avanzare una seconda premessa, a Lei
nota, utile comunque a circoscrivere I’ambito nel quale
lo scrivente organo ha maturate le proprie valutazioni.
AI momento in cui si scrive, infatti, la Sua richiesta
in data 17 novembre u.s., reiterata in data 9 dicembre
u.s., al competente dirigente f.f. Area 3 al fine di
trasmettere "ogni utile chiarimento in ordine
alle questioni sollevate nella mozione ...[dei gruppi
consiliari PdL e
"Progresso Giuliese" in ordine al c.d. "spiaggiato], con particolare riguardo alle procedure
seguite"
e con richiesta delta
"documentazione pertinente",
è rimasta senza riscontro
alcuno.
Ciò, senza dubbio ,
costituisce
un elemento di valutazione da parte nostra e ci
auguriamo possa essere di stimolo anche per Lei al
fine dell'adozione dei provvedimenti che
riterrà più
opportuni. Va peraltro comunicato che to scrivente
organo si era già attivato in anteriorità rispetto a
quanto da Ella richiesto in data 17 novembre. Infatti,
in data 7 novembre u.s., I'O.I.V. aveva richiesto al
dirigente f.f. area 3 ed al dirigente finanziario copia
di atti amministrativi e comunicazioni delle ditte
interessate alla vicenda in oggetto, richiedendo altresì
un incontro per il
giorno 17 novembre, incontro che non ha avuto luogo
poiché a tale richiesta i dirigenti hanno ritenuto di
non rispondere
(salvo il segretario comunale che, invece, ha
regolarmente trasmesso parte
della documentazione
richiesta). Per quanto non oggetto della presente
relazione, compete a questo organismo rilevare come
le
varie vicende che
hanno interessato la componente dirigenziale dell'Ente,
si
ripercuotono sulla
capacità
dello stesso di poter assolvere efficacemente ed
efficientemente le funzioni attribuite, tema sul quale
torneremo nelle
prossime settimane. Per quanto qui rileva, le
preliminari valutazioni dell'O.I.V. sono state fondate
sulla base
della
documentazione trasmessa,
a
più
riprese,
dalla
S.V. e dal
segretario
comunale. Giova
rilevare
che
la
stessa documentazione
è incompleta
a
motivo
della
mancanza
di
documenti
idonei ad una
completa valutazione
(es. mancano bollettini delle pesature allegati ai
formulari). Detto vizio, tuttavia, non limita la
possibilità dell'organismo di relazionarla in ordine
all'oggetto sulla base degli elementi acquisiti, nei
limiti delle sue competenze stabilite dalla legge.
Si rammentano infine, ancora in via preliminare come
quadro di riferimento giuridico-istituzionale sancito
dalla legislazione
della
autonomie
locali sin dalle prime riforme
degli
anni
'90 dello
scorso
secolo,
il principio
di separazione delle funzioni fra organi politici e di
indirizzo, da una parte, e organi dirigenziali di
gestione, dall’altra, nonché il ruolo di controllo
riservato all'O.I.V., ai sensi delta richiamata
normativa vigente.
Ciò posto, in base alla documentazione pervenuta a questo
O.I.V., I’atto con cui si avvia il complesso
procedimento
di
adempimenti
per far fronte
aIl'alluvione
dei giorni 1 e 2 marzo 2011
è
la deliberazione della
Giunta n. 43 del 03.03.2011 con la quale l'organo politico
non si limita alla richiesta delta dichiarazione dello
stato di calamità naturale ai competenti organi ed
altro, come nel dispositivo dell'atto medesimo, ma
indica in premessa (punto n. 7) I'obiettivo della <<predisposizione
di uno specifico programma di intervento, al fine di
verificare e quantificare i danni a! patrimonio pubblico
e privato». Viene demandato ai competenti dirigenti
della II e III area il compimento di ogni
conseguente
attività inerente
la relativa deliberazione di
Giunta. Dalla
documentazione a disposizione di questo O.I.V. emerge
I’assenza della predisposizione di tale programma,
ancorché il dirigente della
3A area abbia verbalmente rassicurato lo
scrivente
organo
circa
la
sua
esistenza.
Con ordinanza n. 49 del 10.03.2011, anch'essa
da intendersi in parte come atto d'indirizzo rivolto
agli
organi
gestionali
e loro dirigenti, II Sindaco
ordina
alla Ditta CA-MA Service di
Giulianova
di effettuare la sola <<preventiva selezione dei rifiuti spiaggiati raggruppandoli
per
frazioni omogenee»
raccomandando
viepiù
che
sia preservata
in sito
la maggiore
quantità
possibile
di risorsa
naturale.
Con la stessa
ordinanza
il Sindaco
ordina alla Società CIRSU S.p.A. il << trasporto ed
il successivo avvio a recupero e/o smaltimento del
suddetti
rifiuti».
L'ordinanza sindacale in argomento
definisce in prima istanza i lavori che dovranno essere
svolti dalla
Ditta CA.MA Service di Giulianova, il cui intervento
a limitato quindi a
specifiche operazioni di rilievo ridotto rispetto a quelle che successivamente saranno
poste in essere.
Si osserva anche che, in
precedenza
(due giorni prima), con
verbale
di somma
urgenza
del 08.03.2011 il
dirigente della 3Aarea, ritiene che, a fronte
dell'urgenza di intervenire, non sia possibile procedere
ad una regolare gara d'appalto, i cui Iunghi tempi - a
detta del dirigente - avrebbero potuto compromettere la
stagione balneare. II verbale in argomento, ricorrendo
alla procedura di somma urgenza ai termini dell'art. 147
del D.P.R. 554 del 21.12.1999,
procede all'affidamento
diretto dei
lavori
a favore
delta
CA-MA Service di Giulianova per un totale di € 44.000 (compresivi di IVA per € 4.000),
non nei limiti della sopra menzionata (e
successiva) ordinanza sindacale n.49/2011, bensì
—
come detto nello stesso
verbale
di somma urgenza nella
parte relativa alla descrizione dei
lavori da eseguire — per lavori di «accorpamento e carico»
non meglio identificati.
Tale circostanza non è irrilevante, poiché nella
premessa di successive determine di impegno di spesa
(come si dire
pia avanti con maggiore
dettaglio), si affermerà chiaramente che I'incarico
derivante dal
verbale di somma urgenza eccede il solo
«accorpamento e carico». A ciò
aggiungasi
che, in merito ai
requisiti
qualitativi e quantitativi, iI dirigente della 3Aarea
nel predetto verbale dichiarava che la Ditta CA-MA
service risultava essere in possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
di cui
all'art. 28 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34 per
I'esecuzione di OO.PP. In merito alla sussistenza di
tali requisiti non
e apportata
però, (nell'atto) alcuna dimostrazione o evidenza. In
particolare, ii punto b) del citato art. 28 dispone che
il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non deve essere inferiore al 15% dell'importo
dei lavori sostenuti nel quinquennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra tale costo e I'importo dei valori sia
inferiore a quanta richiesto, tale importo deve essere
ridotto proporzionalmente in modo tale da rispettare la
percentuale richiesta. Senza alcuna pretesa di esaustività
si evidenzia che, da un'analisi
della visura storica delta Ditta CA-MA Service,
emerge
che al 30.06.2011 il numero medio di dipendenti è
di solo due unite, mentre negli esercizi precedenti risulta un organico
di una unità (dati al netto del contributo
dell'imprenditore individuate). Questo O.I.V. non
è in grado, ne
rientra nelle sue competenze, apprezzare la congruità
del compenso di € 40.000 per un'attività che, come si
vedrà, deve
essere sviluppata in gg. 20 da una Ditta con uno/due
dipendenti. Cie, tuttavia, non lo esime dal mettere in
rilievo il dato in sé.
Occorre anche
aggiungere
che il dirigente
della 3A
area, nel corso delta riunione del giorno 9 dicembre
u.s., precisava che
era stata contattata
<<la
ditta
che, sulla scorta
di una gara biennale nel periodo [era]
in essere,
già svolgeva per il
comune
attività di
manutenzione e
pulizia delle
spiagge. La predetta gara era stata avviata nell'anno
2009 con determina n. 754 del 19.03.2009>>.
Richiesto ed ottenuto I'atto in argomento, gli scriventi
hanno tuttavia osservato che I'affidamento del relativo
servizio <<Sistemazione
spiagge libere del litorale
di Giulianova»
era relativo al
biennio 2009/2010 con
I'ovvia conseguenza
che,
alla data
di marzo 2011,
sulla base del tenore dell'affidamento, detto contratto
avrebbe già dispiegato tutti i suoi effetti e che,
pertanto, non avrebbe potuto essere considerato
operante.
II
verbale citato dispone poi che i lavori avrebbero dovuto
essere pagati in unico stato di avanzamento
<<previa
contabilizzazione dei lavori eseguiti>>,
e conclusi entro
gg.
20
dalla data del
verbale. II
pagamento della fattura n.07 del 21.04.2011, con atto n.
214 del 05.05.2011, pone in luce la liquidazione
avvenuta ma non risulta sufficiente per (a
verifica degli adempimenti imposti alla Ditta CA-MA
Service. II dirigente delta 3^
area, infatti, per
mezzo del citato atto, dichiara di avere verificato la
regolarità
delta fornitura, la rispondenza
ai requisiti
qualitativi e quantitativi convenuti,
I'osservanza dei
termini
e delle
condizioni pattuite e
la regolarita
contabile e fiscale della documentazione prodotta. Dalla
documentazione a disposizione del presente O.J.V. non
emerge la contabilizzazione dei lavori eseguiti
e eventuali
documenti di riconsegna che attestino
oggettivamente quanto dichiarato dal
dirigente.
L'atto n. 179 del 31.03.2011
(a seguito
di una
dichiarazione
di sospensione dell'attività
da parte del
CIRSU S.p.A. per sei mesi) incaricava la Ditta CA-MA Service , in qualità di
capofila di Associazione Temporanea d’Impresa
con eredi Core Alfonso, di ulteriori lavori di
<<trasporto a recupero e/o
smaltimento» dei rifiuti spiaggiati per € 60.000 (comprensivi
di I.V.A.), a fronte di un importo presunto di Euro
50.000 oltre I.V.A. (che appare calcolata in misura
erronea con aliquota del 20% in luogo del 10%).
Sempre in ordine all'atto
n. 179/2011, si rileva la sussistenza, in premessa,
della
dichiarazione secondo
Ia quale con precedente verbale di somma urgenza in data
08.03.2011 la ditta CAMA Service di Giulianova sarebbe
stata incaricata di accorpare i rifiuti e
effettuare ii carico
degli stessi su automezzi autorizzati per il trasporto a
recupero e/o
smaltimento
[corsivo degli scriventi]. Tale dichiarazione
a ripetuta tal quale nella premessa delta successiva determina n
221 del 06.05.2011.
Si rilevano a questo punto due elementi:
a)
in
realtà, con iI richiamato verbale di somma urgenza dell'08.03.2011
si incaricava
la Ditta CA-MA Service di Giulianova unicamente
per lavori di
accorpamento e
carico,
non altro;
b)
se,
come detto nella determina n. 179/ 2011 e in quella
successiva n. 221/2011, gli adempimenti andassero
legittimamente oltre i soli lavori di
accorpamento
e carico,
per ampliarsi al
trasporto a recupero
e/o
smaltimento, I’identico incarico di cui alle
determine in argomento, pretendendo gli stessi
adempimenti del primo salvo inadempienza della Ditta,
alla Iettura dei documenti pervenuti non troverebbe
motivazione alcuna.
In ordine alla sussistenza di un'A.T.I.
tra CA.MA. Service di Vaccarini Egidio (in qualità
di impresa mandataria)
e Eredi Core Alfonso sas (in qualità di impresa
mandante), gli scriventi osservano the detta A.T.I. –
sulla base dei documenti a disposizione –
dovrebbe essere preesistente al giorno 4 aprile 2011,
giorno nel quale viene redatta la scrittura privata tra
('arch. Olivieri (in nome, conto e nell'esclusivo
interesse del Comune di Giulianova quale ente
appaltante) e la A.T.I. in questione (Rep. 11/2011).
Richiesto per le vie brevi il documento circa la
sussistenza di detta A.T.I. ci
è stato
trasmesso un documento denominato "Dichiarazione d'impegno
a costituire una Associazione temporanea di Impresa"
tra quelle in precedenza indicate. In tale atto si legge
la dichiarazione a costituirsi in A.T.I.
in caso di
aggiudicazione» (quasi si trattasse di
appalto, espressione
ripetuta piu
volte net
corso della stessa dichiarazione)
delle attività
inerenti lo smaltimento
dei rifiuti
da parte del Comune di Giulianova. Tale documento
(dichiarazione d'impegno), si osserva,
a datato
28.03.2011 ed appare registrato in data 7.04.2011, cioè
successivamente alla scrittura privata sottoscritta dall'A.T.I.
stessa. In relazione alla scrittura privata del 4 aprile
2011, si aggiunge che l’art. 2 prevede che <i lavori
dovranno iniziare il giorno successivo la firma della
presente scrittura privata>> sul tema, tuttavia,
risultano formulari composti in anteriorità (dal 28
marzo) e recanti timbro <<ATI Capofila CA.MA Service
– Vaccarini Egidio/Comune di Giulianova>>
Altra particolarità dell'atto n. 179/ 2011
a che esso fa
riferimento al preventivo spese delta CA-MA Service
del
28.03.2011 n. 12764 e nota n. 12762, dal quali risulta
che i costi per trasporto e recupero e/o smaltimento
dei rifiuti spiaggiati (che, pertanto, dopo gg. 20 dal
Verbale di somma urgenza risulterebbero ancora tutti in
loco) ammontano al netto dell'IVA in € 177,00/t, per i
codici CER 20.03.01-20.03.03-20.01.40-16.01.03-20.01.99,
ed in €/t 97,50 per il codice CER 20.01.38. Con
riferimento alto stesso preventivo, alto
stesso costo per t. e agli stessi codici, con atto n.
221 del 06.05.2011 viene effettuato un ulteriore impegno
di.
spesa per € 550.000 (comprensivi di I.V.A. per € 50.000).
L' atto in
argomento
non consente di comprendere
quale sia la giustificazione alla base dell'adozione
di un nuovo atto avente le medesime premesse e il
medesimo incarico del precedente n. 179 del 31.03.2011.
In merito a tale questione, inoltre, assume rilievo
sottolineare che l'atto n. 221 del 06.05.2011. pone in
luce che, a tale data, i rifiuti spiaggiati, che già
dovevano es-sere caricati a seguito del
Verbale
di somma
urgenza dell’08.03.2011,
giacciono, almeno
parzialmente, ancora in loco.
Per i medesimi motivi suesposti appare di difficile
comprensione la motivazione alla base della ulteriore
determina dirigenziale n. 300 del 15.06.2011, con la
quale si impegna la somma di € 146.300 (comprensivi di
1.V.A. per Euro 13.300), a favore delta Ditta CA-MA
Service. L'atto è adottato per assolvere al medesimi
adempimenti affidati alla Ditta con il ben noto
Verbale di somma
urgenza dell'8.03.2011,
che pure, in
questo
come in altri atti, viene richiamato in premessa. Nell’atto in
argomento
a
fatto riferimento, fra le considerazioni,
a
<<una ulteriore quantità di
rifiuto spiaggiato>>
e a rifiuti
spiaggiati <<ancora
giacenti sull'arenile>>,
senza
però richiamarsi a motivazioni vere e
proprie
che giustifichino
la spesa ulteriore da impegnare
a favore delta
stessa Ditta.
Ad ulteriore supporto
ai
dubbi suesposti si
evidenzia alcuni giorni prima delta determina
dirigenziale
n.300 del 15.06.2011, mediante determina n. 278 del
06.06.2011 veniva disposta la liquidazione della
fattura
n.09 di CAMA Service per I'importo di €181.500,00, inclusiva di IVA at
10%,
evidenziando
la
disponibilità
di un
residuo, rispetto al precedente impegno di spesa già
autorizzato mediante l'atto n.221 del 06.05.2011, di rimanenti
€ 368.500,00 (IVA indusa). II dirigente delta 3A
area, per mezzo del succitato atto di liquidazione,
dichiarava inoltre di avere verificato la regolarità
delta fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi
e quantitativi convenuti, l’osservanza dei termini e
delle condizioni pattuite e la regolarità cantabile e
fiscale delta
documentazione prodotta. Va tuttavia segnalato
nuovamente che dalla
documentazione
a disposizione del presente
O.I.V. non emerge la contabilizzazione dei lavori
eseguiti e eventuali documenti di riconsegna che
attestino
oggettivamente
quanto. dichiarato dal dirigente.
Parimente privo di
motivazioni,
sulla
base delta
documentazione
disponibile, appare
essere I'atto n. 346
dell'11.07.2011 che impegna la spesa .di € 27.500
(inclusa L.V.A. per € 2.500) a favore delta Ditta CORE
di Mosciano
S.A., per effettuare lavori necessari a seguito della
stessa calamità
dei primi di marzo che ha determinato.l'ingrossamento del fiume Salinello.
Tale emergenza
è
la stessa per la quale già a partire dall'8 marzo 2011,
era stata incaricata la Ditta CA-MA Service. Nell'atto
è
fatto riferimento ancora alla
persistenza di materiale spiaggiato sull'arenile, senza pero addurre idonea
motivazione di tale circostanza. Non è quindi chiaro
se tale fatto sia dovuto all'inadempienza della Ditta
precedentemente incaricata o ad altri fattori e se
questo nuovo affidamento sia dovuto ad altri motivi.
Soprattutto non è chiaro come mai, in mancanza di una
nuova somma urgenza, per i nuovi lavori si faccia ancora
ricorso all'affidamento diretto.
Si riscontra inoltre che, causa
sospensione
del
servizio di igiene urbana nei
Comuni del CIRSU, con Ordinanza n.74 del 30.03.2011 risultava già prorogato
il conferimento dei soli codici CER 20.03.01 e 20.03.03
presso gli impianti di Montesilvano (PE) e Casoni (CH) facenti capo
alla
DECO S.p.A.,
ad
un costo di €/t 153,54 al netto dell'IVA. Tale ordinanza non consente di comprendere la
motivazione che abbia condotto
ad
affidare il medesimo incarico
anche alla Ditta CA-MA Service, la
quale
preventivava un importo superiore per la medesima
tipologia di rifiuto (€/t 177,00, superiore di €/t 23,46
a quanto richiesto da DECO S.p.A.). In particolare ci
si chiede se detta differenza
a
imputabile a costi di trasporto.
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l'intero documento cliccare qui:
attualita/2012/turismo/Relazione
OIV.pdf |