GIULIANOVA, 13.12.2012 -
Incontro in Comune tra
l'assessore al Commercio Archimede Forcellese ed i
rappresentanti provinciali di Confcommercio e
Confesercenti sul tema delle vendite straordinarie in
occasione delle prossime festività natalizie.
Con l'incontro è stato
definito un protocollo d’intesa finalizzato a chiarire
le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie
nel rispetto del quadro normativo vigente, nel
complessivo contesto generato dalla crisi economica.
Ai sensi della L.R. 16
luglio 2008, n. 11 sono considerate vendite
straordinarie, le vendite di liquidazione, le vendite di
fine stagione e le vendite promozionali effettuale dal
commerciante per offrire agli acquirenti occasioni di
maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai prezzi
ordinari di vendita.
Vendite di liquidazione
Sono le vendite effettuate
dall'esercente al dettaglio per esitare le proprie merci
a seguito di cessazione definitiva dell'attività
commerciale, cessazione di locazione, di durata almeno
annuale, trasferimento di locali, trasformazione o
rinnovo locali. Le vendite di liquidazione possono
essere effettuate in qualunque momento dell'anno per una
sola volta e per la durata massima di sei settimane. È
fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli
informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando
Vendite di fine stagione
Per vendite di fine
stagione o saldi si intendono le forme di vendita che
riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che
devono essere venduti entro un breve lasso di tempo
dalla fine della stagione pena il notevole
deprezzamento. E' fatto obbligo all'esercente di esporre
cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta
effettuando con la relativa durata.
Vendite promozionali.
Le vendite promozionali
sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di
promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici
praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita. E'
fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli
informativi sulle merci oggetto della promozione e con
l'indicazione, oltre al prezzo di vendita originario e
alla percentuale di sconto, anche del prezzo di vendita
realmente praticato, cioè scontato.
La Camera di Commercio ha
fissato dal 5 gennaio al 5 marzo 2013 il periodo per lo
svolgimento dei saldi invernali di fine stagione.
L'assessore Forcellese,
Confcommercio e Confesercenti ricordano a tutti gli
operatori del settore commercio che, al fine di evitare
di incorrere in pesanti sanzioni amministrative:
-
è vietato effettuare
vendite di liquidazione per rinnovo locale nei trenta
giorni antecedenti i saldi di fine stagione, e nei
trenta giorni antecedenti il Natale;
-
è vietato effettuare
vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i
periodi fissati per le vendite di fine stagione.
In particolare,
Amministrazione comunale e Confcommercio hanno
concordato di avviare una intensa attività di
informazione con l’ausilio della Polizia municipale con
l’obiettivo, da un lato, di favorire l’allineamento
delle iniziative di vendita che si intendono avviare
alle vigenti disposizioni normative e, dall’altro lato,
di assicurare i necessari chiarimenti ai commercianti
medesimi. |