GIULIANOVA,
7.5.2015 -
Dall'Associazione di Cultura
Politica "Il Cittadino Governante" riceviamo e pubblichiamo
il testo integrale dell'ordine del giorno
urgente protocollato in data odierna, che verrà
inserito nel prossimo Consiglio comunale dell'
11 maggio:
Al Sindaco avv.
Francesco Mastromauro
Al Presidente del
Consiglio Comunale avv. Jurghens Cartone
ORDINE DEL GIORNO
URGENTE
Oggetto: Azioni
amministrative per la salvaguardia del
paesaggio collinare sotto al centro storico
(lato ovest di piazza Dalla Chiesa).
Abbiamo appreso,
con sorpresa, da un tabellone pubblicitario, che
si propone la vendita di appartamenti in due
edifici da costruire a ovest di Piazza Dalla
Chiesa.
Abbiamo poi
appreso, con un sospiro di sollievo, che per il
momento non è stato rilasciato alcun Permesso di
costruire.
Noi auspichiamo
che, in quella delicatissima area, senza ledere
i diritti edificatori della proprietà, il Comune
preveda una pianificazione più rispettosa del
paesaggio collinare sotto al centro storico.
Alla luce di tutto
ciò, può giovare, ai fini di compiere la scelta
migliore per la città, ricordare che:
L’ultimo
pronunciamento consiliare, risalente al novembre
2009 (Delibera Consiliare n.56) non prevedeva
l’insediamento edilizio pubblicizzato, bensì la
traslazione più a sud dei volumi da edificare e
la riduzione delle altezze per tutelare il
paesaggio collinare.
La nuova
sistemazione urbanistica, con un emendamento che
sintetizzava le proposte del PD, di SEL e del
Cittadino Governante fu votata, in quella
circostanza, a larghissima maggioranza
consiliare (14 voti favorevoli, due astensioni
ed un solo voto contrario).
Nel frattempo non
ci sono stati altri pronunciamenti consiliari
che hanno modificato le previsioni per l’area ai
piedi dell’identitaria collina del centro
storico.
Senonchè il TAR, da una parte ha annullato, per
procedura errata, la deliberazione consiliare
n.56 del 25 novembre 2009 (contenente
l’emendamento approvato nel 2009) dicendo nella
sentenza: “La delibera impugnata è perciò
illegittima nella parte in cui ha preteso di
emendare il contenuto del piano in una fase che
non consentiva innovazioni allo strumento in
itinere”; dall’altra però, il TAR stesso,
afferma anche che il Comune può riproporre la
propria volontà di definire in maniera diversa
le destinazioni urbanistiche dell’area in
questione quando aggiunge:
“Qualora l’amministrazione procedente ravvisi la
sussistenza delle condizioni che richiedono un
nuovo intervento pianificatorio, deve
necessariamente procedere all’adozione di una
nuova variante che innovi il PRG vigente”
.
Nella
decisione si dovrà comunque tener conto del
Decreto Ministeriale 29 luglio 1969
che
dichiara di notevole interesse pubblico
il cuore del territorio cittadino (in cui si
trova l’area in oggetto) perla sua bellezza
paesaggistica dovuta alla peculiare vicinanza
tra il lido e la collina, con questa
motivazione:
“la zona costiera e collinare
sita nel territorio del comune di Giulianova ha
notevole interesse pubblico perché costituisce,
per la sua conformazione, un complesso di punti
di vista pubblici e di quadri naturali di
particolare bellezza visibili dai predetti punti
di vista interdipendenti tra loro: per il
concorrere di belvederi dal mare e dalle strade
in pianura, verso i colli e le alture
all’interno; da quest’ultime verso la pianura,
il mare e la veduta dell’andamento della costa e
della spiaggia; determinando tutto ciò una
reciproca rete di relazioni visive mutuamente
interdipendenti, e tali da determinare un
eccezionale quadro di bellezza paesaggistica
naturale”.
Così
come si dovrà tener in debita considerazione il
Codice dei beni culturali e del
paesaggio (Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42)
che contiene una forte tutela del
paesaggio come si desume da alcuni suoi
passaggi:
Articolo 2 (Patrimonio
culturale): Comma 1
- Il patrimonio culturale è costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici;
Comma 3
- Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree
indicati all’Articolo 134, costituenti
espressione dei valori storici, culturali,
naturali, morfologici ed estetici del
territorio, e gli altri beni individuati dalla
legge o in base alla legge.
Articolo 3 (Tutela del
patrimonio culturale): Comma 1
- La tutela consiste nell’esercizio delle
funzioni e nella disciplina delle attività
dirette, sulla base di un’adeguata attività
conoscitiva, ad individuare i beni costituenti
il patrimonio culturale ed a garantirne la
protezione e la conservazione per fini di
pubblica fruizione.
Articolo 131
(Salvaguardia dei valori del paesaggio):
Comma 1
- Ai fini del presente codice per paesaggio si
intendono parti
di territorio i cui caratteri
distintivi
derivano dalla natura, dalla storia umana o
dalle reciproche interrelazioni;
Comma 2
- La tutela e la valorizzazione del paesaggio
salvaguardano i valori che esso esprime quali
manifestazioni identitarie percepibili.
Articolo 136
(Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico):
Comma 1
- Sono soggetti alle disposizioni di questo
titolo per il loro notevole interesse pubblico
le bellezze panoramiche considerate come quadri
e così pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.
Infine va detto -
per una corretta ricostruzione dei fatti - che
nel 1994, nell’iter del nuovo PRG la Giunta
Comunale espresse parere contrario a qualsiasi
edificabilità nell’area in questione; mentre fu
il Consiglio Comunale del tempo che –
trasversalmente – nel corso delle sedute
dedicate alle controdeduzioni alle osservazioni
volle rendere edificabile una piccola parte
della proprietà (all’epoca Costantini-Ferrajoli)
chiedendo però per la collettività la cessione
gratuita di tutto il resto. Tutto ciò è
dimostrato dalla documentazione che alleghiamo.
Vent’anni dopo, ad
ogni buon conto, le leggi attuali e
l’accresciuta sensibilità dei cittadini per i
temi del paesaggio e dell’ambiente chiedono
altro in quella delicata area.
È con
questo spirito, pertanto, che nel rispetto degli
interessi generali e di quelli privati,
avanziamo le seguenti
proposte:
Dare
seguito a quanto fu votato a larghissima
maggioranza nella sopradetta seduta consiliare
del 2009 portando in consiglio comunale - per
seguire la procedura corretta indicata dal TAR -
l’adozione della
specifica variante urbanistica.
In
alternativa, comunque, lo scopo può essere
raggiunto anche concordando la
permuta
dell’area del comparto in oggetto - che
diverrebbe pubblica - con un’altra di proprietà
pubblica su cui consentire la realizzazione dei
volumi previsti;
oppure
proponendo di realizzare un edificio nella
porzione più a sud dell’area, allineandolo col
caseggiato esistente su Via Pirandello e
l’altro, altrove, con il meccanismo di una
permuta parziale
tra pubblico e privato.
Fiduciosi nel
fatto che la maggioranza e l’intero consiglio
comunale sapranno di nuovo effettuare una scelta
matura e responsabile, in linea con la
legislazione attuale e le aspettative dei
cittadini, auspichiamo, altresì, che alla
scelta che verrà effettuata seguano rapidamente
i necessari provvedimenti amministrativi.
Gruppo consiliare
Il
Cittadino Governante |