GIULIANOVA,
2.2.2015 -
Dal Capogruppo Consiliare di
"Linea Retta", Fabrizio Retko, riceviamo e
pubblichiamo la seguente interrogazione:
Al Signor Sindaco
e, per quanto di competenza,
al Signor Presidente del Consiglio
del Comune di GIULIANOVA
INTERROGAZIONE
Da tempo Lei conosce la mia idea in ordine
alla possibile durata dell’attuale Giunta
comunale.
La vicenda dell’esproprio “Franchi” non è
che una (e non la preponderante) delle ragioni
del mio convincimento. Di recente, il Tribunale
di L’Aquila, Sezione Imprese, ha rigettato il
reclamo proposto da CIRSU S.p.A. contro la
mancata autorizzazione alla scissione di tale
società in favore di Nuova Era S.p.A.. La somma
di oltre 15 milioni di euro farà carico anche al
Comune di Giulianova?
La delibera del Consiglio comunale n. 87
del 19.12.2014,
da me potuta analizzare –nella sua definitiva
formulazione- solo un mese dopo, ossia il
20.1.2015 (è questa la tanto decantata
efficienza?), contiene delle manchevolezze che
necessitano di immediati correttivi, sotto
prevedibile, ma non auspicabile, sottoposizione
ad azioni giudiziarie in senso lato, di certo in
ambito contabile, a carico di coloro che –spero
non fideisticamente- hanno approvato la delibera
in argomento.
OGGETTO
Riconoscimento del debito fuori bilancio,
afferente alla occupazione d’urgenza
(successivamente dichiarata illegittima da parte
dell’Autorità giudiziaria) del c.d. “Parco
Franchi”.
ITER DEL RICONOSCIMENTO
La delibera di riconoscimento di un debito
fuori bilancio necessita di vari passaggi, tutti
sottesi e collegati alla redazione dello
specifico provvedimento e dei consequenziali
adempimenti:
1)- l’accertamento, la contabilizzazione e la
quantificazione finanziaria del debito
riconosciuto, in virtù dei principi di
universalità, veridicità ed attendibilità del
bilancio;
2)- la necessità di individuare il soggetto
responsabile della formazione della fattispecie
debitoria creatasi ad di fuori della ordinaria
contabilità dell’Ente;
3)- a tale individuazione deve far seguito
l’adozione delle misure necessarie alla tutela
del patrimonio dell’Ente, con particolare
riferimento alla messa in mora del “debitore”;
4)- l’obbligatorietà di reperire,
nell’immediato, i fondi necessari per il
soddisfo del debito fuori bilancio, riconosciuto
con delibera consiliare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 194 TUEL (D. Lgs 18.8.2000, n. 267)
autorizza gli enti locali al riconoscimento
della legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
- lett. a) - sentenze esecutive (locuzione
adoperata nella citata delibera n. 87);
- lett. e) - acquisizione di beni e servizi in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e
3 dell’art. 191 TUEL (locuzione taciuta in
delibera).
L’art. 252 del R.D. 3.3.1934, n. 383,
stabiliva che “Gli amministratori, che
ordinino spese non autorizzate in bilancio o non
deliberate ...., ne rispondono in proprio ed in
solido”. Tale articolo è stato abrogato
dall’art. 64 L. 8.6.1990, n. 142.
Oggi vige il disposto di cui all’art. 191, comma
4, TUEL, per il quale “Nel caso in cui vi è
stata acquisizione di beni e servizi in
violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2
e 3, il rapporto obbligatorio intercorre –ai
fini della controprestazione (leggasi
responsabilità contabile)
e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell’art. 194, comma 1, lettera e) (beni
acquisiti in violazione di norme cogenti)-
tra il privato fornitore e l’amministrazione,
funzionario o dipendente che hanno consentito la
fornitura”
CONTENUTO DELL’INTERROGAZIONE
Per quanto sopra dedotto,
La interrogo
affinchè dia contezza ai seguenti quesiti:
- quando ed in quale modo intende individuare il
soggetto (ovvero i soggetti) responsabile del
debito fuori bilancio afferente all’esproprio
c.d. “Parco Franchi”;
- individuato il soggetto (ovvero i soggetti)
responsabile, quando ed in quale modo intende
adottare le misure necessarie a tutela del
patrimonio dell’Ente;
- quando ed in quale modo intende onorare il
debito riconosciuto.
E’ gradita risposta scritta.
Con deferenza.
Fabrizio Retko
Gruppo consiliare Linea Retta |