GIULIANOVA,
27.9.2019 -
Il
Gruppo Consiliare de Il Cittadino Governante ha
presentato al Sindaco Jwan Costantini, al
Presidente del Consiglio Comunale Paolo
Vasanella e ii Consiglieri comunali, la seguente
Mozione Urgente con
oggetto "Dichiarazione di
emergenza a tutela del diritto umano al clima":
Il Report speciale 2018 degli scienziati dell’IPCC
(Gruppo intergovernativo sui cambiamenti
climatici) chiesto dall’Accordo di Parigi sul
clima del 2015 ha definito, oltre ogni
ragionevole dubbio scientifico, che:
-
le
risorse energetiche fossili sono la causa
principale dei cambiamenti climatici;
- per evitare
conseguenze disastrose per il pianeta e
l’umanità la soglia massima di innalzamento
della temperatura globale del pianeta è
dell’1,5°C;
- il termine
ultimo di intervento efficace della lotta ai
cambiamenti climatici è il 2030, per non
incorrere nel cosiddetto “punto di non
ritorno” del controllo umano sulle dinamiche
climatiche;
- è necessario
abbandonare in ogni caso le fonti
energetiche fossili.
Gli scienziati ne sono certi: se continuiamo
così, entro la fine del secolo le temperature
aumenteranno di oltre 4°C.
Abbiamo, quindi, appena undici anni per bloccare
tutte le politiche che generano emissioni e
modificano il clima e per contenere la
temperatura media globale entro l’1,5 °C
rispetto al livello pre-industriale.
La questione del cambiamento climatico non può
più attendere.
La politica, anche quella dei piccoli comuni,
non può far finta di nulla. Al contrario, essa
deve farsi carico del problema proponendo azioni
e strategie tese a mitigare la nostra impronta
ecologica sul Pianeta.
Il nostro Comune può contribuire alla riduzione
dei gas serra che causano il riscaldamento
globale promuovendo scelte sostenibili in campo
energetico, nella mobilità, nell’economia,
nell’edificazione, nella gestione dell’ambiente
e del territorio.
Proponiamo, quindi, di raccogliere l’invito
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi
a sostenere e promuovere la campagna
internazionale sulla Dichiarazione dello stato
di emergenza climatica approvando la seguente
Delibera di Consiglio:
DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI
EMERGENZA CLIMATICA ED ECOLOGICA
OGGETTO: dichiarazione di
emergenza a tutela del diritto umano al clima
L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese
di settembre
Il CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-
migliaia di Cittadini italiani stanno
sottoscrivendo in numero crescente la
petizione, aperta sulla piattaforma on line
"www.petizioni.com"
e intitolata "Dichiarazione emergenza
climatica", contenente la richiesta, rivolta
al Governo italiano ma anche alle Regioni e
ai Comuni italiani, di "dichiarare lo stato
di emergenza climatica" attraverso la
elencazione di sei punti di impegno politico
e istituzionale di contrasto al fenomeno
antropogenico dei cambiamenti climatici,
- numerose
analoghe sollecitazioni sono pervenute da
associazioni e movimenti operanti sul
territorio, Constatato che
- la citata
petizione nazionale e le iniziative locali
manifestano una istanza emergente a livello
globale come invito cittadino alla
mobilitazione comune per la lotta ai
cambiamenti climatici,
- che tale
lotta ai cambiamenti climatici individua uno
specifico obbligo globale, riguardante
l'intera comunità mondiale di enti e persone
pubbliche e private, fatto proprio dall'ONU
con la definizione n. 13 dei c.d. SDGs (United
Nations Sustainable Development Goals) del
2015, da realizzare entro il 2030,
- numerose
Città del mondo hanno deliberato di
dichiarare la "emergenza climatica", quale
premessa di riconoscimento e appoggio a tale
mobilitazione comune,
- persino Stati
e intere comunità territoriali, come Regno
Unito, Scozia e Irlanda, hanno dichiarato l'
"emergenza climatica",
- il crescente
numero di tali mobilitazioni cittadine e
istituzionali a livello globale è
costantemente documentato e censito dalla
piattaforma on line "Cedamia" ("Climate
Emergency Declaration and Mobilisation in
Action"),
- tale
mobilitazione cittadina e istituzionale
globale si aggiunge alle iniziative degli
Studenti e dei Docenti di Scuola e
Università di tutto il mondo, note come "Friday
for Future" ed "Exitinction Rebellion",
Rilevato che:
-
anche
il Presidente della Repubblica Italiana,
Sergio Mattarella, ha più volte sottolineato
l'emergenza e l'urgenza della lotta ai
cambiamenti climatici, sottoscrivendo
persino un documento, congiunto con altri
quattordici Capi di Stato, in cui si
riconosce che «il cambiamento climatico è la
sfida chiave del nostro tempo»,
Considerato che:
-
l'art.
117 comma 1 della Costituzione italiana
sottopone la potestà legislativa italiana al
«rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi
internazionali»,
- in forza
degli articoli 117 e 118 della Costituzione
italiana, il rispetto della Costituzione,
dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali
si estende a qualsiasi altro ente
territoriale dello Stato, compresi i Comuni,
- i Comuni
devono altresì favorire «l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà», in ossequio all'art. 118
ultimo comma della Costituzione italiana,
- tra i vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali rientrano
l'art. 6 del Trattato dell'Unione europea,
sulla tutela dei diritti fondamentali nella
Unione europea (compreso quello all'ambiente
di cui all'art. 37 della Carta dei diritti
fondamentali della Unione europea) e la
Convenzione europea dei diritti umani (in
particolare gli articoli 2 e 8 di tale
Convenzione),
- tra i vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario
rientra altresì l'art. 114 del Trattato di
funzionamento della Unione europea, in base
al quale la «protezione dell'ambiente ...
[in Europa] si basa su un livello di
protezione elevato, tenuto conto, in
particolare, degli eventuali nuovi sviluppi
fondati su riscontri scientifici», e su più
forti tutele quando «fondate su nuove prove
scientifiche inerenti alla protezione
dell'ambiente»,
- i vincoli dei
Trattati europei e della citata Convenzione
europea sui diritti umani non possono in
alcun modo essere disattesi o derogati da
enti interni allo Stato, in ragione, tra
l'altro, delle regole generali contenute
negli articoli 5, 26, 27 e 29 della
Convenzione di Vienna sul diritto dei
Trattati del 1969,
- tali regole
della Convenzione di Vienna sul diritto dei
Trattati impongono alle istituzioni interne
allo Stato, compresi i Comuni, di rispettare
qualsiasi altro Trattato internazionale,
compresi, per lo specifico ambito della
tutela contro i cambiamenti climatici, la
Convenzione quadro delle Nazioni unite sui
cambiamenti climatici (la UNFCCC del 1992),
la Convenzione di Aarhus sui pilastri della
c.d. "democrazia ambientale" del 1998,
l'Accordo di Parigi sul clima del 2015,
tutti vincolanti per lo Stato italiano,
Preso atto che:
-
proprio
in base all'Accordo di Parigi del 2015 sul
clima, gli Stati sottoscrittori, compresa
l'Italia, hanno fatto propria, e assunto a
parametro normativo universale di lotta ai
cambiamenti climatici, l'acquisizione
scientifica secondo cui il riscaldamento
globale del pianeta e l'aumento di emissioni
di CO2 sono fenomeni da imputare all'azione
umana di produzione e consumo di energia
fossile, tanto pubblica quanto privata,
identificando dunque il cambiamento
climatico come questione di responsabilità e
non di semplice accidentalità emergente da
eventi naturali,
- la
responsabilità umana, pubblica e privata,
sui cambiamenti climatici è dunque affermata
a livello normativo internazionale,
nonostante i c.d. "negazionismi climatici",
tutti disconosciuti dai Trattati
sottoscritti,
- sempre
l'Accordo di Parigi del 2015 sul clima,
fissando l'obiettivo di risultato del
contenimento dell'aumento delle temperature
tra l'1,5° e i 2°C, definisce
contemporaneamente una soglia quantitativa e
un obbligo di risultato, funzionali a
scongiurare la ulteriore regressione
climatica globale,
- tale obbligo
di risultato si presenta infungibile e
irrinunciabile, dunque non negoziabile né
bilanciabile,
- nell'Accordo
di Parigi del 2015 sul clima sono altresì
definite le modalità operative per adempiere
agli obblighi di risultato, attraverso le
azioni di "mitigazione", "adattamento",
"resilienza", "non regressione"(articoli 2,
3, 4.2, 4.11, 7),
- tali modalità
e tali risultati sono conformi anche alla
Risoluzione del Parlamento europeo, già
votata all'unanimità il 29 settembre 2011,
specificamente al paragrafo 97,
Nella consapevolezza che:
-
il
Preambolo dell'Accordo di Parigi del 2015
sul clima definisce il cambiamento climatico
"preoccupazione comune dell'umanità", quindi
elemento determinante di qualsiasi relazione
giuridica tra Stati e Cittadini, di cui
farsi carico considerando, rispettando e
promuovendo i diritti umani previsti in
tutti i Trattati e le Convenzioni
internazionali sottoscritti dagli Stati,
- tale
Preambolo è parte costitutiva degli impegni
internazionali degli Stati, ai sensi
dell'art. 31 della citata Convenzione di
Vienna sul diritto dei Trattati, in quanto
concorre alla interpretazione dell'Accordo
di Parigi «in buona fede in base al senso
comune da attribuire ai termini del trattato
nel loro contesto ed alla luce dei suo
oggetto e del suo scopo»,
- sempre in
forza del citato art. 31 della Convenzione
di Vienna, il "contesto" dell'Accordo di
Parigi comprende, oltre a testo, Preambolo e
allegati inclusi, anche «ogni accordo
relativo al trattato e che sia intervenuto
tra tutte le parti in occasione della sua
conclusione» nonché «ogni strumento disposto
da una o più parti in occasione della
conclusione del trattato ed accettato dalle
altre parti in quanto strumento relativo al
trattato»,
- tra gli
"accordi" e gli "strumenti" disposti dagli
Stati in occasione dell'Accordo di Parigi
sul clima del 2015 si annovera il mandato al
"Gruppo intergovernativo sui cambiamenti
climatici" (IPCC) dell'ONU di redigere un
"Rapporto speciale" sui cambiamenti
climatici, da pubblicare entro la fine del
2018, per la definizione dettagliata dei
tempi e delle modalità di effettivo
conseguimento degli obblighi di risultato
concordati a Parigi,
- tale
"Rapporto speciale" è stato reso pubblico
nell'ottobre 2018,
- tale
"Rapporto speciale" ha definito, oltre ogni
ragionevole dubbio scientifico, sia la
responsabilità delle risorse energetiche
fossili come causa principale dei
cambiamenti climatici sia la soglia massima
di innalzamento della temperatura globale
del pianeta entro comunque l'1,5°C, sia il
termine ultimo di intervento efficace di
risultato della lotta ai cambiamenti
climatici entro il 2030, per non incorrere
nel c.d. "punto di non ritorno" del
controllo umano sulle dinamiche climatiche,
sia la necessità di abbandonare in ogni caso
le fonti energetiche fossili,
Ritenuto che
-
il
rispetto, da parte di un Comune, dell'art.
31 della Convenzione di Vienna sui Trattati
nell'interpretare i vincoli internazionali
dello Stato italiano in tema di lotta ai
cambiamenti climatici, debba consistere nel
garantire e promuovere, nelle forme e nei
modi previsti dall'art. 118 della
Costituzione italiana, il conseguimento
degli obblighi di risultato, secondo i
metodi, le azioni e i tempi indicati
dall'Accordo di Parigi nel "contesto" del
"Rapporto speciale" 2018 dell'IPCC, in
quanto entrambi giuridicamente vincolanti
per previsione di quell'art. 31,
- tale azione
del Comune risponde alla "preoccupazione
comune dell'umanità" sui cambiamenti
climatici, sancita dall'Accordo di Parigi
del 2015,
- tale
"preoccupazione comune dell'umanità" si
traduce in un dovere di difesa dei diritti
umani, in coerenza con la "Dichiarazione
delle Nazione Unite sui difensori dei
diritti umani", adottata con Risoluzione n.
53/144 dell’Assemblea generale nel 1999, e
in particolare con l'art. 1 («Tutti hanno il
diritto, individualmente ed in associazione
con altri, di promuovere e lottare per la
protezione e la realizzazione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali a livello
nazionale ed internazionale»), art. 3 («Il
diritto interno coerente con la Carta delle
Nazioni Unite e con gli altri obblighi
internazionali dello Stato nel campo dei
diritti umani e delle libertà fondamentali
costituisce la cornice giuridica al cui
interno le libertà fondamentali e i diritti
umani devono essere attuati e goduti ed al
cui interno le attività per la promozione,
la protezione e l’effettiva realizzazione
dei diritti e libertà di cui alla presente
Dichiarazione devono essere condotte»), art.
4 («Nulla nella presente dichiarazione deve
essere interpretato in modo da danneggiare o
contraddire i fini e i principi della Carta
delle Nazioni Unite o da restringere o
derogare le norme della Dichiarazione
universale dei diritti umani, dei Patti
internazionali sui diritti umani e degli
altri strumenti ed impegni internazionali
applicabili in questo campo»), art. 10
(«Nessuno deve partecipare, con atti o
omissioni, alla violazione dei diritti umani
e delle libertà fondamentali»),
- tale difesa
dei diritti umani riguarda anche il diritto
umano all'ambiente salubre e allo sviluppo
sostenibile nel rispetto delle presenti come
delle future generazioni, così come
desumibile da innumerevoli fonti
internazionali, mai contestate o
disconosciute dallo Stato italiano, quali
gli articoli 25.1 e 29.2 della
"Dichiarazione universale dei diritti umani"
dell'ONU del 1948, il Patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali
dell'ONU del 1966 (i cui obblighi di
protezione e promozione incombono tanto
sugli Stati quanto su individui e altri
soggetti pubblici e privati, in base alle
Risoluzioni AG ONU 32/130 del 16 dicembre
1977 e 41/117 del 4 dicembre 1986), la
"Dichiarazione sul diritto allo sviluppo",
adottata dall'Assemblea generale dell'ONU
nel 1986 (Risoluzione 41/128), rinforzata in
occasione della Conferenza mondiale sui
diritti umani (WCHR) di Vienna del 1993, il
cui art. 1.8 dichiara che «la democrazia, lo
sviluppo e il rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali sono
interdipendenti e si rafforzano a vicenda»,
la Risoluzione dell'UNHRC 31/8 2016, il
Rapporto OHCHR "on Climate Change and Human
Rights" (UN Doc A/HRC/10/61 2009), i
Rapporti del Relatore speciale Professor
John Knox, nominato dal Consiglio dei
diritti umani dell'ONU del 2012 (A/HRC/22/43,
A/HRC/31/52), il Report dell'UNEP (il
Programma per la protezione dell'ambiente
dell'ONU) pubblicato nel 2017 con le
apposite linee di azione, intitolate "Promoting
Greater Protection for Environmental
Defenders",
Visti:
-
il
Decreto legislativo n. 152/2006, nelle
seguenti disposizioni art. 2, dove si
sancisce che «il presente decreto
legislativo ha come obiettivo primario la
promozione dei livelli di qualità della vita
umana, da realizzare attraverso la
salvaguardia e il miglioramento delle
condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali»,
tra l'altro nell'esplicito richiamo agli
articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi
1 e 3 della Costituzione, art. 3-ter,
secondo cui «la tutela dell'ambiente e degli
ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da tutti gli
enti pubblici e privati e dalle persone
fisiche e giuridiche pubbliche o private,
mediante una adeguata azione che sia
informata ai principi della precauzione,
dell'azione preventiva, della correzione, in
via prioritaria alla fonte, dei danni
causati all'ambiente, nonché al principio
"chi inquina paga"», art. 3-quater, per il
quale «ogni attività umana giuridicamente
rilevante ai sensi del presente codice deve
conformarsi al principio dello sviluppo
sostenibile, al fine di garantire che il
soddisfacimento dei bisogni delle
generazioni attuali non possa compromettere
la qualità della vita e le possibilità delle
generazioni future »,
- l'Opinione
consultiva dalla Corte Internazionale di
Giustizia dell'Aia, dell'8 luglio del 1996,
che qualifica l'ambiente, per gli obblighi
internazionali di tutti gli Stati, «non
un'astrazione, ma lo spazio in cui vivono
gli esseri umani e da cui dipendono la
salute e la qualità della vita delle
presenti e future generazioni»,
- i Rapporti
scientifici della Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), della Lancet Commission,
della "Carta di Roma" dell'Istituto
Superiore della Sanità, dell'ISDE, in merito
agli effetti negativi e irreversibili dei
cambiamenti climatici sulla salute delle
persone e soprattutto delle giovani
generazioni e di quelle future,
Facendo proprie:
-
tutta
la giurisprudenza italiana che declina il
diritto all'ambiente con la salute
individuale e collettiva, delle presenti
come delle future generazioni (dalla Corte
di Cassazione n. 5172/1979 che ha
riconosciuto l’ambiente, in virtù del
combinato disposto degli articoli 2 e 32
della Costituzione, in un «contenuto di
socialità e di sicurezza tale da determinare
l’emersione di un vero e proprio diritto
all’ambiente salubre, come diritto
fondamentale della persona umana», alla
sentenza della Corte costituzionale n.
210/1987, in base alla quale "tutela
dell’ambiente" è sinonimo di «miglioramento
delle condizioni naturali (aria, acque,
suolo e territorio in tutte le sue
componenti)», comprensive della «persona
umana in tutte le sue estrinsecazioni»),
- la regola
europea per cui in Europa «la salute e la
vita delle persone occupano il primo posto»
(sentenza "Ortscheit" della Corte di
Giustizia europea, causa C-320/93 punto 16,
e successive cause C-434/02 punto 58, e
C-2010/03 punto 60),
- la
giurisprudenza italiana di legittimità, che
attribuisce anche agli enti, come i Comuni,
obblighi di adempimento e protezione a
tutela della salute e dell'ambiente (Corte
di Cassazione SS.UU. Civ. n. 7318/1991, Sez.
III civ. n. 9893/2000 ecc.),
Dato che:
-
la
Corte Costituzionale italiana, con la
sentenza n. 282/ 2002, ha chiarito che, in
materia di tutela della salute,
«l'elaborazione di indirizzi fondati sulla
verifica dello stato delle conoscenze
scientifiche e delle evidenze sperimentali»
(spettante agli «organi tecnicoscientifici»)
prevale sulla «pura discrezionalità politica
dello stesso legislatore», mentre, con la
sentenza n. 116/ 2006, ha aggiunto che
«l'imposizione di limiti all'esercizio della
libertà di iniziativa economica, sulla base
dei principi di prevenzione e precauzione
nell’interesse dell’ambiente e della salute
umana, può essere giustificata
costituzionalmente solo sulla base di
indirizzi fondati sulla verifica dello stato
delle conoscenze scientifiche e delle
evidenze sperimentali acquisite, tramite
istituzioni e organismi, di norma nazionali
o sovranazionali, a ciò deputati, dato
l’essenziale rilievo che, a questi fini,
rivestono gli organi tecnico scientifici»,
- anche la
Corte di Giustizia europea, nella decisione
9 settembre 2003 in causa C-236/01, ha
affermato che l'adozione di misure
precauzionali opera «sulla base dei dati
scientifici disponibili che risultano
maggiormente affidabili e dei risultati più
recenti della ricerca internazionale, che
l'attuazione di tali misure è necessaria»,
al fine di evitare pericoli per la salute
umana,
- analoga
giurisprudenza è stata prodotta dalla Corte
europea dei diritti umani (da ultimo, con la
c.d. "Sentenza Cordella" del 2019),
- le conoscenze
scientifiche rese evidenti da organismi
internazionali e nazionali accreditati, come
l'IPCC dell'ONU, l'OMS, l'ISS, l'ISDE,
assumono quindi rilievo di limite normativo
della discrezionalità politica, in quanto
frutto delle "verifiche" scientifiche
richieste dalla giurisprudenza italiana a
tutela del diritto alla salute e
all'ambiente salubre, nella specifica
espressione del diritto umano al clima,
Verificato che
-
gli
obblighi di risultato dell'Accordo di Parigi
del 2015 sulla lotta ai cambiamenti
climatici coincidono con gli obiettivi ONU
dei citati SDGs (United Nations Sustainable
Development Goals) del 2015, di cui al n. 3
(salute e benessere), n. 7 (accesso di tutti
all'energia sostenibile), n. 8 (crescita
inclusiva e sostenibile), n. 9
(industrializzazione sostenibile), n. 11
(città sostenibili), n. 12 (modelli di
produzione e consumo sostenibile), n. 13
(promuovere azioni contro i cambiamenti
climatici), n. 14 (tutelare il mare e le
acque), n. 15 (preservare e ripristinare la
sostenibilità degli ecosistemi), n. 17
(rinnovare il partenariato mondiale sullo
sviluppo sostenibile),
- il termine di
conseguimento degli obiettivi dell'ONU è il
2030,
- il 2030 è
anche il termine ultimo indicato dal citato
"Rapporto speciale" 2018 dell'IPCC dell'ONU,
per scongiurare il "punto di non ritorno"
nella lotta ai cambiamenti climatici,
- inoltre, i
contenuti di azione del "Rapporto speciale"
2018 dell'IPCC mirano tutti a garantire
all'umanità gli specifici obiettivi n. 7 e 8
dei SDGs dell'ONU, ovvero il diritto
all'accesso all'energia sostenibile e pulita
e il diritto alla crescita inclusiva e
sostenibile, attraverso l'abbandono dei
processi energetici a combustione fossile,
Desumendo pertanto che
-
il
diritto umano alla salute e all'ambiente
salubre comprende ormai anche il diritto dei
cittadini a pretendere che il proprio Stato
realizzi la lotta ai cambiamenti climatici
nella concretizzazione effettiva, entro il
2030, degli obiettivi nn. 3, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 17 dei SDGs dell'ONU,
adempiendo rigorosamente agli obblighi di
risultato di non superamento dell' 1,5° C e
alle modalità di azione designate
dall'Accordo di Parigi del 2015 e dal "Report
speciale" 2018 dell'IPCC,
- alla luce dei
contenuti del "Report speciale" 2018 dell'IPCC,
tale pretesa dei cittadini realizza un vero
e proprio diritto umano al clima, nel
duplice significato di un diritto, delle
presenti e future generazioni, a una salute
non ulteriormente compromessa dalle risorse
energetiche fossili e dai cambiamenti
climatici da esse prodotte, nonché un
diritto, delle presenti e future
generazioni, a un ambiente "salubre" in
quanto definitivamente libero dall'energia
fossile climalterante e per un futuro non
compromesso ed escludente,
Nella considerazione che
-
il
Governo italiano non riconosce né menziona
in alcun proprio documento, neppure di
contenuto programmatico, la priorità della
tutela del diritto umano al clima, nella
duplice declinazione di salute umana e
salubrità ambientale definitivamente
liberate e libere dai condizionamenti
climalteranti e devastanti dell'energia
fossile,
- nessun
documento e nessuna azione del Governo
italiano spiega come concretizzare
congiuntamente gli obiettivi dell'Accordo di
Parigi del 2015 e quelli dei SDGs dell'ONU
entro il 2030, senza ulteriormente
compromettere il diritto umano al clima,
- al contrario,
il Governo italiano ha manifestamente
dimostrato di non voler accelerare le
proprie azioni di lotta ai cambiamenti
climatici, continuando ad avallare diverse
opere persistentemente fossili e
climalteranti,
- il Governo
non detiene né ha mai detenuto studi,
evidenze scientifiche, informazioni e
rilevazioni di qualsiasi natura o entità che
dimostrino l'utilità climatica delle nuove
opere fossili e climalteranti in via di
realizzazione o programmate in Italia, così
privando i propri Cittadini di un altro
diritto fondamentale tutelato a livello
internazionale (a partire dalla Convenzione
di Aarhus), quello ad essere informati su
come si stiano effettivamente conseguendo
gli obiettivi di risultato dell'Accordo di
Parigi del 2015, nelle le misure temporali
indicate dal "Rapporto speciale" 2018 dell'IPCC
entro il 2030 e in coerenza con i risultati
al 2030 dei SDGs dell'ONU,
- l'azione del
Governo permane lacunosa nella promozione di
forme di valutazione ambientale e strategica
che assumano come prioritario l'interesse
pubblico alla tutela del diritto umano al
clima, quale condizione indefettibile per la
piena realizzazione degli impegni
dell'Accordo di Parigi e dei SDGs al 2030
dell'ONU,
- pertanto,
l'atteggiamento del Governo permane
caratterizzato da una persistente inerzia ed
elusione incostituzionali, che offendono i
diritti fondamentali dei Cittadini ad essere
informati sul futuro climatico del proprio
Paese e il loro diritto umano al clima come
condizione di salute e ambiente salubre,
liberi e liberati dall'energia fossile
climalterante,
Concludendo che
-
l'emergenza climatica non deriva affatto da
una situazione naturale o da un evento
imprevisto o imprevedibile, ma dal
persistente inadempimento degli obblighi
internazionali degli Stati, rispetto
all'Accordo di Parigi, al "Rapporto
speciale" 2018 dell'IPCC e ai SDGs al 2030
dell'ONU,
DELIBERA
-
di dichiarare l'emergenza climatica per il
proprio territorio, in termini di
persistente violazione del diritto umano al
clima dei propri Cittadini, come lesione
presente e futura della loro salute e della
salubrità del loro ambiente, a causa della
volontà incostituzionale del Governo di non
impedire nuove opere fossili e climalteranti,
- di fare
propri i sei punti di istanze, sottoscritti
dai Cittadini sulla piattaforma on line "www.petizioni.com",
con il titolo "Dichiarazione emergenza
climatica",
- di
riconoscere lesiva del diritto umano al
clima qualsiasi iniziativa, pubblica o
privata, che ostacoli in qualsiasi modo
l'abbandono definitivo della produzione e
del consumo energetico fossile,
- di impegnarsi
ad agire in tutti i modi, le sedi e le forme
consentite dall'art. 118 della Costituzione
italiana, affinché la tutela del diritto
umano al clima diventi il parametro
dell'interesse pubblico primario, prevalente
e non bilanciabile di qualsiasi azione di
governo, per il pieno conseguimento degli
obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015,
delle azioni temporali indicate dal "Report
2018" dell'IPCC dell'ONU, e dei SDGs
dell'ONU al 2030,
- di appoggiare
tutte le iniziative cittadine di
rivendicazione del diritto umano al clima,
- di invitare
tutte le istituzioni territoriali, a partire
dalla Regione, a promuovere Conferenze
territoriali popolari, per la promozione del
diritto umano al clima come interesse
pubblico prioritario delle politiche
energetiche del territorio,
- di invitare
il Governo a riformulare tutti i propri
programmi di politica energetica e
ambientale in funzione della prioritaria
tutela del diritto umano al clima,
- di assumere
tutte le dichiarazioni e gli impegni della
presente delibera come adempimento del
dovere costituzionale di solidarietà,
sancito dall'art. 2 della Costituzione, e
del dovere universale di difesa dei diritti
umani della presente e delle future
generazioni, richiesto dalla "Dichiarazione
delle Nazione Unite sui difensori dei
diritti umani",
SUCCESSIVAMENTE, con separata e unanime
votazione dei presenti, la suestesa
Deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
Giulianova 25 settembre 2019 |