GIULIANOVA,
29.5.2013
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Per
opportuna conoscenza e la massima diffusione, si
trasmette, in allegato, l’Ordinanza n. 14/2013 emessa in
data 27.05.2013 dallo scrivente, relativa alla
disciplina della sicurezza balneare sulle spiagge ed in
mare, valida per tutto il Circondario Marittimo di
Giulianova, dal Comune di Martinsicuro a quello di
Silvi.
Con
l’occasione, si riepilogano, di seguito, i principali
elementi di novità introdotti con la nuova
regolamentazione, in vigore dalla data odierna:
1. Articolo
6, comma 1 lett. c),
“Servizio di salvataggio”: il servizio di
salvamento può essere assicurato anche in forma
collettiva/associata, mediante elaborazione di un
piano organico, tra stabilimenti balneari e
spiagge libere contigue…omissis…deve essere
comunicato entro il 31 maggio 2013;
2. Articolo
7, comma 2,
“Materiale di Primo Soccorso”: presso ogni
stabilimento balneare, il materiale di primo soccorso
deve essere custodito in idoneo locale all’uopo
destinato, sito nell’ambito dello stabilimento, adibito
esclusivamente a locale di primo soccorso,
opportunamente segnalato con apposita cartellonistica –
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, All. XXV “Prescrizioni
generali per i cartelli segnaletici” – riportante
l’indicazione di “locale di primo soccorso”;
3. Articolo
8, comma 1,
“Disposizioni particolari per il servizio di
assistenza bagnanti”: è fatto obbligo in capo a
ciascun assistente bagnanti di segnalare tempestivamente
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova
eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o
conclusi attinenti la sicurezza della balneazione. Entro
24 ore dall’evento, avrà cura di far pervenire con ogni
mezzo (fax, mail, brevi manu) all’Autorità
Marittima competente per territorio, la “scheda di
rilevazione incidenti” (Allegato n.1), curandone la
compilazione in ogni parte.
4. Articolo
9,
“Piscine e Piattaforme galleggianti”: in aderenza
a quanto disposto dall’Ordinanza balneare regionale, con
espresso riferimento a quanto stabilito dall’art. 4
lett. m), le piattaforme galleggianti installate dai
concessionari devono essere:
munite di idonea cartellonistica indicante l’uso ed i
relativi divieti;
1. in
considerazione della presenza di cime di ancoraggio,
nella parte esterna, delimitate con una cima
galleggiante intervallata da boette di segnalazione,
dove sarà vietata la balneazione;
2. presidiate
da un servizio dedicato di assistente bagnante
(bagnino), al di fuori di quello previsto dal piano di
salvataggio asservito allo stabilimento balneare;
3. munite
di servizio di guardiania, sia durante che dopo l’orario
riservato alla balneazione;
4. segnalate
opportunamente, anche nella parte in cui ostacolano il
libero transito sulla battigia con la passerella di
raccordo a terra, assumendo comunque le precauzioni
necessarie ad evitare nocumento ai bagnanti ed ai
frequentatori delle spiagge.
5. Articolo
12,
“Disciplina della pesca e delle attività subacquee”:
Chiunque esercita attività subacquee, al di fuori
della zona di mare riservata alla balneazione, ha
l’obbligo di segnalarsi in superficie secondo le
modalità previste dall’art. 130 del D.P.R. 1639/68 e del
Decreto 29.07.2008, n. 146. In particolare, deve
segnalare la propria presenza con un galleggiante di
colore rosso recante una bandiera rossa con striscia
diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante
gialla visibile in superficie a giro d’orizzonte, con
una visibilità non inferiore a 300 metri.
Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri
dalla verticale del segnale. Se vi sono più subacquei in
immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti
i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla
verticale del segnale.
Qualora esista un mezzo nautico d’appoggio alle
immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un
salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il
predetto segnale dovrà essere posizionato sull’unità,
dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad
intervenire in caso di necessità.
Il
nuotatore che si trovi al di fuori delle acque
riservate alla balneazione, ha l’obbligo di
utilizzare il medesimo segnalamento previsto per
l’attività subacquea (pallone galleggiante di colore
rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale
bianca), con sagola non più lunga di 3 metri) o – in
subordine – di indossare una calottina di colore
nettamente contrastante con l’ambiente marino, per
rendersi ben visibile.
Articolo 14,
“Disposizioni finali”:
quale strumento di
ausilio ai Concessionari di strutture balneari ed ai
Comuni, è predisposta l’allegata check-list di
autoverifica e controllo (Allegato 1) che non è, in ogni
caso, da considerarsi esaustiva dell’applicazione di
tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta,
unicamente, ausilio nell’autoverifica circa
l’ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia
libera, alle principali previsioni in materia di
sicurezza previste dalla presente Ordinanza di Sicurezza
ed in parte dall’Ordinanza Balneare della Regione
Abruzzo. La check list, debitamente precompilata,
dovrà essere conservata presso la struttura balneare ed
esibita agli accertatori in occasione dei controlli |