TERAMO, 1.2.2013
- Dopo aver
ottenuto l’ordinanza di sospensione del
Commissariamento deliberato dalla
CONFARTIGIANATO Nazionale nei confronti
dell’Associazione di Teramo, e dopo la richiesta
al Tribunale di Roma di sospensiva e
annullamento della delibera di esclusione della
nostra associazione, in questi giorni è stata
notificata al Presidente prof. Luciano Di Marzio
l’archiviazione della querela per diffamazione
inoltrata nei suoi confronti a firma del
Presidente Nazionale Guerrini Natalino, dal
Segretario Generale Nazionale Cesare Fumagalli,
dal Direttore delle Politiche Organizzative
Domenico Scalpelli, e dal Coordinatore delle
attività di segreteria generale Giampiero Omati,
quest’ultimo inviato anche in qualità di
Osservatore e Commissario a Teramo.
Anche su questa
querela Di Marzio ha avuto ragione in quanto
l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto di
disattendere le argomentazioni dei querelanti,
argomentazioni poste anche a fondamento degli
atti difensivi da parte della CONFARTIGIANATO
Nazionale nella causa in corso per
l’annullamento della delibera di esclusione.
Infatti, il
Giudice penale, svolte le opportune indagini, ha
disposto la richiesta di archiviazione con la
seguente motivazione “nella dinamica di
relazioni tra organismi centrali e periferici di
una vasta organizzazione corporativa improntata
a principi di democrazia e leale collaborazione,
le iniziative del presidente Teramano,
finalizzate ad ottenere
chiarimenti
in ordine alle modalità di gestione di ingenti
risorse collettive, alla correttezza delle
procedure normative adottate a livello centrale
ed infine a proprie tutela (relativamente
all’invio degli osservatori) appaiono legittime
manifestazioni di critica “latu sensu” politica,
scriminante ex art. 51 c.p. stante la continenza
formale e l’obiettiva rilevanza generale degli
argomenti”.
Comunque, la
richiesta di archiviazione veniva dai querelanti
opposta per mezzo di un avvocato nominato dalla
CONFARTIGIANATO nazionale e il GIP di Teramo,
Dott. Giovanni De Rensis, scrive:
“deve
ritenersi: 1) che le argomentazioni illustrate
nella richiesta della pubblica Accusa siano
condivisibili in
toto
e che quindi la
notizia di reato sia infondata; 2) che
l’opposizione a detta richiesta sia
inammissibile, non essendovi indicati né
l’oggetto dell’investigazione suppletiva né i
relativi elementi di prova / cfr. Cass. sez. IV
n°167 del 24-11-2010/4-1-2011, rv. 249236)” .
Grande
soddisfazione del Presidente, di tutti i
consiglieri e associati dell’UPA e PMI. Ancora
una volta il prof. Luciano Di Marzio dimostra di
essere nella correttezza e nel rispetto della
legge e dello Statuto confederale a differenza
di chi, senza un minimo di motivazione, voleva
ingiustamente accusarlo ed imbavagliare la
libertà di espressione di tutta l’Associazione
teramana esercitando su di essa ingiuste
pressioni. Stiamo valutando se chiamare i
responsabili della querela a rispondere di
calunnia nei confronti del Presidente prof.
Luciano di Marzio che ancora una volta esce
vincitore. |