GIULIANOVA, 2.3.2013
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E’ iniziato ieri 1°marzo e terminerà il prossimo
30 marzo il divieto di pescare (catture
"bersaglio" e/o "accessorie"), detenere a bordo,
trasbordare e sbarcare esemplari di pesce spada
nel Mar Mediterraneo, divieto rivolto a tutti
coloro che esercitano la pesca sia in forma
professionale che sportiva e ricreativa.
Come già avvenuto lo scorso anno, anche per la
corrente annualità, il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali ha imposto il
veto con decreto n. 422 del 28/02/2013, in
ossequio alla Raccomandazione ICCAT n.11-03
mirata alla tutela della specie ittica in
parola, che sarà valido anche per il prossimo
periodo che va dal 1° ottobre al 30 novembre.
Infatti, è proprio durante questi mesi che il
pesce spada novello, di dimensioni molto
inferiori a quelle consentite dalle vigenti
disposizioni normative nazionali, migra in
banchi nelle acque del Mediterraneo
avvicinandosi sotto costa, diventando così preda
dei pescatori di frodo che, nella totale
illegalità, lo catturano mettendolo in
commercio.
La norma sanzionatoria per tali condotte
illecite prevede aspre sanzioni non solo per chi
pesca e commercializza tale specie ittica
durante il periodo di fermo, ma anche per chi
acquista e quindi detiene novellame di pesce
spada. Si passa dalla sanzione pecuniaria di
quattromila euro e conseguente sequestro delle
specie ittiche al deferimento all'Autorità
giudiziaria nel caso di mera detenzione di
novellame di pesce al di sotto delle taglie
minime, indipendentemente dal fatto che il
trasgressore sia il venditore o l'acquirente.
I controlli da parte degli uomini dell’Ufficio
Circondariale Marittimo, guidati dal comandante
Sandro Pezzuto, saranno mirati a contrastare il
forte fenomeno di depauperamento delle risorse
ittiche, causato da una eccessiva ed irrazionale
attività, spesso illegale, di pesca.
Come è noto, l'impoverimento delle risorse
ittiche, secondo importanti studi scientifici,
coinvolge ogni specie che viene pescata più
velocemente di quanto riesca a riprodursi. Il
pesce spada, che migra in banchi nelle acque del
mediterraneo, trova nelle nostre coste un
ambiente naturale e favorevole ma, a causa della
irresponsabilità ed incoscienza di alcuni
pescatori di frodo che riescono a pescare
esemplari di pesce spada allo stato giovanile,
tale specie ittica non ha la possibilità di
crescere e svilupparsi.
Questo fenomeno negli anni ha già prodotto un
impoverimento del nostro mare con ripercussioni
negative per l'intero comparto della pesca.
L'attività sarà costante e tenace, con
tolleranza zero, non solo in mare ma anche a
terra e non si limiterà ai soli titolari degli
esercizi commerciali (pescherie, ristoranti
ecc…..), ma anche all'utenza, che acquistando
specie ittiche di dimensioni inferiori a quelle
consentite compie azioni penalmente rilevanti,
incentivandone in tal modo la cattura da parte
dei pescatori di frodo.
Si rammenta che coloro che intendano esercitare
la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada,
al di fuori dei predetti periodi di divieto,
dovranno essere muniti di appositi nulla osta,
rilasciati dalle Capitanerie di Porto, validi su
tutto il territorio nazionale.
Nel dettaglio, pertanto, i pescatori sportivi o
ricreativi che intendono esercitare la pesca
sportiva o ricreativa del pesce spada nell’anno
corrente, dovranno richiedere il rilascio
dell’autorizzazione all’Ufficio Circondariale
Marittimo, individuato allo scopo quale Autorità
competente, nella cui giurisdizione si trova il
porto di stanza dell’unità da diporto.
Per ottenere l’autorizzazione in questione, il
proprietario dell’unità deve presentare apposita
istanza contenente tutti gli elementi
individuativi dell’unità stessa, nonché, nel
caso di natanti, l’esatta indicazione delle
matricole dei motori. L’autorizzazione ottenuta
sarà valida per lo svolgimento dell’attività su
tutte le acque soggette alla giurisdizione
nazionale e per un periodo di tre anni dal
rilascio.
A tal fine, si ricorda che:
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vige il divieto di catturare, detenere a bordo, trasbordare e
sbarcare più di un esemplare di pesce spada per
uscita in mare, al giorno;
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è vietata la commercializzazione del pescato;
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la taglia minima pescabile è stabilita in 90 cm. di lunghezza
e 10 kg. di peso, per gli esemplari non muniti
di rostro, ovvero, in 140 cm. di lunghezza, per
gli esemplari muniti di rostro;
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è fatto obbligo di comunicare prima dell’ingresso in porto,
con qualsiasi mezzo disponibile (vhf, cellulare,
mai, ecc.) la cattura di pesce spada
all’Autorità marittima del porto di sbarco
ovvero del porto più vicino;
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entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata ovvero
trasmessa all’Autorità marittima del porto di
sbarco una copia della dichiarazione di cattura
reperibile presso gli uffici marittimi;
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i nulla-osta rilasciati nel corso dell’anno 2012 possono
essere prorogati per altri tre anni, dietro
apposito visto dell’Autorità Marittima
competente.
Nell’auspicio che vengano rispettate le norme a
tutela di tale specie ittica e consapevole della
complessità che l’attuazione di tali norme può,
in fase di rodaggio, incontrare, l’Ufficio
Circondariale Marittimo di Giulianova, anche
attraverso gli uffici dipendenti di
Martinsicuro, Tortoreto, Roseto degli Abruzzi e
Silvi, sotto la guida ed il coordinamento del
comandante Sandro Pezzuto, è a disposizione dei
pescatori sportivi e ricreativi per una più
puntuale informazione volta a prevenire
comportamenti irrispettosi delle regole. |