TERAMO, 11.1.2013 -
Come avvocato rappresentante e difensore di
parti in cause pendenti al Tribunale di Teramo –
Sezione Lavoro – riguardo a rapporti di lavoro
con Provincia di Teramo e con Teramo Lavoro
s.r.l., altresì come avvocato nominato di
fiducia in procedimenti penali in fase di
indagini preliminari riguardo a fatti derivati
e/o riconducibili a rapporti di lavoro con
Teramo Lavoro s.r.l., senza entrare nel merito
dei procedimenti giudiziari, sento il dovere di
replicare a divulgazioni fatte da tg regionale,
quotidiani, ecc., su il caso Teramo Lavoro
s.r.l.
L’accertamento di illeciti, della
riconducibilità alla Teramo Lavoro s.r.l. e la
funzionalità degli stessi, ipotizzati commessi
da appartenenti alla anzidetta società e/o alla
Provincia di Teramo, spetta alla Magistratura.
Nel caso possano essere accolte anche eventuali
richieste di applicazione di misure cautelari
nei confronti di coloro cui sarebbero stati
ascritti reati, con il licenziamento di tutti i
dipendenti di Teramo Lavoro s.r.l. ugualmente
potrebbero sussistere fondati e specifici
elementi dai quali potrebbe risultare un
concreto pericolo di reiterazione di illeciti
della stessa indole; infatti, non è mutato il
management della società e nemmeno le altre
persone cui sarebbero stati ascritti i reati;
e non solo, non è mettendo in atto i
licenziamenti che si mettono in atto condotte
riparatorie e, in particolare, non è con i
licenziamenti che si elimina ciò che
determinerebbe i reati ipotizzati, e non è con i
licenziamenti che si eliminano gli illeciti
ipotizzati e le conseguenze dannose degli
stessi.
Non è con i licenziamenti (che
aggravano le conseguenze dannose e senza dubbio
il pregiudizio che deriva ai lavoratori e alla
collettività) che
ci si difende da un’imputazione e/o dall’applicazione
di misure cautelari, dal momento che
sussiste la società, sussiste il management e
sussiste il conferimento diretto dei servizi, la
società è in vita, il socio e l’amministratore
unico continuano a gestirla, non è in
liquidazione, neppure nella prima fase di
liquidazione, non c’è la consegna dei libri
sociali, del rendiconto di gestione e della
situazione contabile, quindi la figura del
socio, del rappresentante e dell’amministratore
ha qualsiasi tipo di potere.
Così facendo non si smonterebbe neppure una “caccia
alla streghe”; anzi, proprio così facendo si
fa si che senza dubbio possano essere accolte
maggiormente eventuali richieste di applicazione
di misure cautelari nei confronti di coloro cui
sarebbero stati ascritti reati.
Per farla breve, non è che semplicemente
licenziando tutti provvisoriamente si può
pensare: passata la festa, gabbato il Santo
ovvero passata la bufera, gabbata la
Magistratura; potrebbe anzi
costituirsi una
frode processuale e/o il favoreggiamento della
persona o delle persone coinvolte riguardo agli
accadimenti e/o il concorso formale e/o reato
continuato; (altresì i
licenziamenti sarebbero nulli nel caso motivati
da ragioni illecite).
I
licenziamenti sono altresì annullabili:
La
situazione è quella di una S.r.l. a capitale
interamente pubblico, costituita al fine di
conferirle direttamente (in house providing) la
titolarità di servizi della Provincia di Teramo.
Non siamo di fronte alla riscontrata esistenza
di una causa che non consente la prosecuzione
neppure in via temporanea dei rapporti di lavoro
dei dipendenti della Teramo Lavoro s.r.l.
Il
datore di lavoro è obbligato a fornire le
motivazioni ai lavoratori e
ciò che bisogna sottolineare è che tali
motivazioni devono essere immutabili, altresì
dovrà provare l'effettiva sussistenza delle
ragioni tecniche o organizzative, il nesso tra
le esigenze e i licenziamenti, che non vi sia
una mera redistribuzione di mansioni tra n.
lavoratori ripresi una volta passata la bufera e
che non vi siano assunzioni nei mesi successivi
(6-8 mesi) neanche a termine.
Il
datore di lavoro non ha deciso neppure al fine
di poter richiedere la CIG, senza un programma
da attuare. (Il datore pagherebbe il trattamento
anticipando la spesa che verrà rimborsata: se
oggettivamente la spesa è impossibile per
mancanza di liquidità, provvede direttamente la
finanza pubblica.)
I
licenziamenti dei dipendenti di Teramo Lavoro
s.r.l. non sono motivati da necessità di
cessazione dell'attività aziendale
(non è in liquidazione, neppure nella prima fase
di liquidazione)
e
sono senza il rispetto della procedura sindacale
prevista.
Ora, l’azione dei sindacati, perché non possa
affatto definirsi asservita al datore di lavoro
o ad altri soggetti portatori di interessi
contrapposti a quelli dei lavoratori, deve
essere attuata attraverso attività di
informazione e divulgazione di notizie esatte.
Perché le finalità perseguite dal datore di
lavoro non possano essere realizzate da
sindacati troppo compiacenti alla volontà del
datore di lavoro, bisogna parlare in fatti ed in
diritto, e allora per la maggior parte degli
odierni dipendenti della Teramo Lavoro s.r.l. la
situazione che si deve rappresentare è la
seguente:
Deliberazioni di Giunta della Provincia di
Teramo del 2007, nell’aggiornare il Piano 2007
delle assunzioni, prevedeva n. assunzioni presso
i vari Settori dell’Ente, con riserva, per
effetto di quanto concordato con la parte
sindacale nonché di quanto previsto dall’art. 1,
comma 560 della Legge Finanziaria.
Venivano pertanto assunti n. dipendenti a tempo
determinato per mesi diciotto, con assegnazione
ai Settore dell’Ente.
Con deliberazioni di Giunta della Provincia di
Teramo del 2009, aventi ad oggetto Proroga
contratti a tempo determinato, richiamando
quanto previsto dall’art. 3 comma 95 della Legge
finanziaria per il 2008 L. n. 244/2007
(l’amministrazione poteva continuare ad
avvalersi del personale assunto con contratto a
tempo determinato sulla base delle procedure
selettive previste dall’art. 1, commi 259 e 560
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296) veniva
disposto di prorogare per la durata di mesi
diciotto i contratti a tempo determinato in
essere.
Ma
successive deliberazioni di Giunta sempre del
2009, a parziale modifica delle precedenti del
2009, disponevano di limitare a mesi sei la
durata delle dette proroghe contrattuali.
Venivano quindi stipulati contratti prorogati
per la durata di mesi sei e con assegnazione ai
Settori dell’Ente.
Le
successive deliberazioni di Giunta del 2009
stabilivano, per le motivazioni ivi indicate ed
alla luce del verbale di contrattazione
sindacale del 29.12.2009, di prorogare per mesi
quattro, i contratti a tempo determinato;
venivano quindi stipulati contratti prorogati
per la durata di mesi quattro.
Infine con deliberazioni di Giunta del 2010, per
le motivazioni ivi indicate ed alla luce della
contrattazione collettiva aziendale, si
disponeva di prorogare per ulteriori mesi due i
contratti a tempo determinato ivi indicati, e si
stipulavano i contratti prorogati per la durata
di mesi due.
Pertanto, dopo l’assunzione a tempo determinato
per mesi diciotto, la Provincia di Teramo
continua ad avvalersi per un altro anno (mesi 6,
4 e 2) del personale assunto con contratto a
tempo determinato sulla base delle procedure
selettive previste dall’art. 1, commi 259 e 560
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; e allora
delle due una: o proseguiva quindi il processo
di stabilizzazione del personale precario o
quando lo interrompe nel 2010, di quelle
assunzioni a termine non avrebbe potuto
avvalersene perché illegittime visto che esse
furono effettuate per ragioni non temporanee e/o
senza rispettare il limite temporale stabilito
dalla normativa per la reiterazione dei
contratti a termine.
Altresì, la Provincia di Teramo costituisce la
società in house Teramo Lavoro s.r.l. ed il
gruppo dei suddetti dipendenti, per effetto del
trasferimento dei servizi alla Teramo Lavoro
s.r.l., sono transitati dalla Provincia alla
partecipata, alla quale la Provincia ha fatto
assorbire questi ai quali non sono stati
prorogati i rapporti di impiego, ma sono stati
assunti dalla Società in house con contratti di
lavoro subordinato, ancora a termine, con
inquadramento da lavoratore del settore
terziario – commercio, e evidentemente non per
far fronte ad esigenze temporanee ed
eccezionali.
Quindi i dipendenti della Teramo Lavoro S.r.l.
conducono rapporti di lavoro di diritto privato
veri e propri e, diversamente dalla Pubblica
Amministrazione, in ogni caso la violazione di
disposizioni riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte di tale
Società, può comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la
medesima.
Già dall’inizio, sul contratto stipulato con
Teramo Lavoro s.r.l., la ragione che determina
la scelta del contratto a tempo determinato da
parte del datore di lavoro non era specificata,
e non è da ritenersi sufficiente fare un
riferimento alle esigenze richiamate dalla
legge, cioè non si può indicare nel contratto ad
esempio “per motivi tecnici” o “per esigenze di
produttività” in generale. La motivazione, la
causale della stipula del contratto a termine,
deve essere sufficientemente dettagliata nelle
sue componenti essenziali, soprattutto nella sua
portata temporale.
Il
Ministero del Lavoro in risposta ad un
interpello (il n. 61 del 2009) ha precisato che
il contratto è lecito solo se il datore non
persegua una finalità fraudolenta, che è
valutabile sulla base di criteri di
ragionevolezza desumibili dalla combinazione tra
durata del rapporto di lavoro e l’attività
lavorativa dedotta in contratto.
La
mancata specificazione o l’insussistenza del
motivo addotto dal datore di lavoro comporta la
conversione del rapporto di lavoro a termine in
un rapporto a tempo indeterminato.
Non solo va fatto presente quanto sopra
riportato, ma altresì ai lavoratori e anche al
datore di lavoro va fatto presente:
1.
l’illegittimità di tutti gli intercorsi
contratti a termine scaduti, con Provincia di
Teramo e poi con Teramo Lavoro s.r.l.;
2.
l’illegittimità e la nullità dell’apposizione
del termine, soprattutto essendo stati adibiti a
funzioni relative ai servizi propri, essenziali,
dell’Ente Provincia di Teramo;
3.
l’abuso della successione dei contratti a
termine stipulati non per far fronte ad esigenze
temporanee ed eccezionali.
La
Provincia di Teramo, nelle sequenze dei
contratti a tempo determinato stipulati, e poi
la Teramo Lavoro s.r.l., hanno abusato nella
successione ed evidentemente non per far fronte
ad esigenze temporanee ed eccezionali.
Altresì, nel “distacco” dalla Provincia di
Teramo a Teramo Lavoro s.r.l.:
A)
non c’è stata alcuna novazione oggettiva del
rapporto originario;
B)
sono rimasti adibiti alle stesse funzioni e
relative ai servizi propri, essenziali, della
Provincia di Teramo;
C)
eppure, non vi è stato mantenimento economico e
normativo, né pari a quello dei dipendenti
d’uguale livello della Provincia di Teramo,
anche se la Teramo Lavoro s.r.l. è a
partecipazione pubblica totale della Provincia
di Teramo e, quindi, non inquadrabile come
soggetto “esterno”;
D)
nei sei mesi precedenti la stipula dei contratti
con la Teramo Lavoro s.r.l., la Provincia di
Teramo non ha prorogato, né rinnovato, nessun
contratto di quelli che riguardavano le medesime
mansioni cui si riferiscono i contratti
stipulati invece con Teramo Lavoro s.r.l. ed il
cui beneficiario è sempre Provincia di Teramo
che utilizza la prestazione.
Insomma, le inchieste sono inchieste, che ripeto
spettano alla Magistratura, e senza dubbio
rappresentano anche una possibilità per poter
chiarire, come affermato dallo stesso Presidente
della Provincia, e non sono caccia alle
streghe che starebbe condizionando le scelte di
questi giorni; i diritti dei lavoratori non
può essere condizionato da niente e da nessuno.
E’
legittimo rivendicare il lavoro e il diritto,
anche ricorrendo alle autorità giudiziarie.
Già solo alla Sezione Lavoro potrebbero essere
diverse le richieste, anche in base al fatto se
il socio Provincia di Teramo si libera o no di
Teramo lavoro s.r.l. (per esempio, se la
Provincia di Teramo si liberasse di Teramo
Lavoro s.r.l., una richiesta “sonante”
d’urgenza, previa qualificazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con Teramo Lavoro
s.r.l. per violazione di disposizioni
riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori a termine, sarebbe quella
d’indennizzo dei
licenziamenti nulli e/o annullabili di questi
giorni; altresì la richiesta di
risarcimento per l’illegittimità di tutti gli
intercorsi contratti a termine scaduti, per
l’illegittimità e la nullità dell’apposizione
del termine, non per far fronte ad esigenze
temporanee ed eccezionali; oltre, separatamente,
la richiesta di “reinternalizzazione” alla
Provincia di Teramo per quei lavoratori che
hanno già sostenuto procedure concorsuali della
Provincia stessa).
Con il nuovo rito speciale, ogni passaggio non
dura più di 30 o 60 gg. ed è in grado di
consentire una decisione immediatamente
esecutiva nell’arco di 2 o 3 mesi.
Il
debito per tutti gli indennizzi, immediatamente
esecutivi, a cui potrebbe essere esposta la
Teramo Lavoro s.r.l. (a capitale interamente
pubblico, costituita al fine di conferirle
direttamente, in house providing, la titolarità
di servizi) dovrà essere pagato, se non
automaticamente, su richiesta motivata, dalla
Provincia di Teramo con variazione di bilancio;
e allora altro che dissesto! E qualcuno
potrebbe essere chiamato a rispondere a vario
titolo anche di questo! Sì, e allora sarebbero
opportune delle risposte immediate ai lavoratori
ed alla collettività, e sarebbe opportuno che
chi sta amministrando la cosa pubblica di che
trattasi, e/o loro incaricati, che si ravvedano
su i licenziamenti e risolvano immediatamente
questo danno per molti, troppi; si tratta di
diritti, quindi si ha il dovere di riconoscerli;
in caso contrario, se ne prenderà atto (i
lavoratori l’anello al naso non ce lo hanno!)
e nelle sedi opportune lo si farà presente e si
faranno valere le proprie ragioni. |