TERAMO,
11.3.2016 -
La
Consigliera di Parità Avv. Anna Pompili esprime
la sua soddisfazione per l’introduzione della
procedura on line delle dimissioni, obbligatoria
dal 12 marzo 2016, "Finalmente il fenomeno
delle dimissioni in bianco che ha colpito e
colpisce soprattutto le donne non saranno più
utilizzabili e questo è un dato di civiltà
importante. Un piccolo passo per questo Governo
ma un grande passo per le lavoratrici ed i
lavoratori che mette la parola fine alla pratica
sulla base della quale al lavoratore, e più
spesso alla donna lavoratrice, si chiedeva di
firmare una lettera di dimissioni al momento
dell'assunzione. Una lettera che poteva essere
utilizzata dal datore di lavoro: il più delle
volte in caso di gravidanza, ma anche per una
malattia prolungata o per la partecipazione ad
uno sciopero.”
Le
dimissioni, comunque intervenute, nell’arco
temporale che va dalla data della gravidanza
fino al terzo anno di vita del bambino, ovvero
entro tre anni dalla data di affidamento o
adozione dovranno necessariamente essere
convalidate presso il servizio ispettivo della
Direzione territoriale del lavoro competente. La
novità normativa prevede che il lavoratore il
quale intende cessare il rapporto di lavoro, a
pena di inefficacia, dovrà di utilizzare la
procedura telematica presente nel «sistema
informatico SMV» messo a disposizione
attraverso il sito
www.lavoro.gov.it. Il Ministero del Lavoro
che ha inserito sul suo sito un supporto per
l’illustrazione del funzionamento della
procedura attraverso un video tutorial ed ha
attivata l’apposita e-mail
dimissionivolontarie@lavoro.gov.it per
eventuali quesiti. Sono interessati dalla nuova
disciplina le risoluzioni di contratti di lavoro
subordinato determinate da dimissioni anche per
giusta causa nonché le risoluzioni consensuali
del rapporto di lavoro, salvo che non siano
intervenute nelle sedi protette nonché presso le
sedi delle Commissioni di certificazione di cui
all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276
del 2003. Il Ministero del lavoro conferma,
indirettamente, che la nuova disciplina non si
applica alle risoluzioni di contratti di lavoro
parasubordinato, alle associazioni in
partecipazione con apporto di lavoro, ai
rapporti di lavoro domestico, durante il periodo
di prova, per i rapporti di lavoro marittimo,
per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.
Il
lavoratore può ricorrere a due modalità: 1.
Procedura diretta – Il lavoratore procede
direttamente alla trasmissione del modulo. In
tal caso è necessario il possesso del PIN INPS;
2. Procedura assistita – La modalità alternativa
consiste nella richiesta di assistenza ad un
soggetto abilitato (DTL, Centri per l’impiego,
Patronati, Organizzazioni sindacali, Enti
bilaterali, Commissioni di certificazione). Il
lavoratore potrà revocare la decisione entro 7
gg dalla data di trasmissione che deve essere
effettuata utilizzando le stesse modalità. La
trasmissione telematica del modulo darà luogo
all’automatico invio della comunicazione delle
dimissioni al datore di lavoro e alla DTL
competente per territorio. Sotto il profilo
sanzionatorio, in caso di alterazione dei dati
da parte del datore di lavoro, questo sarà
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 30.000 euro. |