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Emergenza Coronavirus
Decreto Rilancio: Approvate le misure urgenti per la ripresa
 

ROMA 19.5.2020 - Entra in vigore il DL approvato dal Governo sulle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21

Gazzetta ufficiale

Testo in pdf dal sito del Governo

 
 
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Decreto Rilancio: Manovra da 55 miliardi con aiuti a famiglie e imprese
 
ROMA 13.5.2020 (Ansa) - Approvato dal Cdm il decreto Rilancio, con aiuti per 55 miliardi a famiglie e imprese. Tagliati 4 miliardi di tasse. Il premier Conte parla di "premessa per concretizzare la ripresa" dell'Italia. Il dl stanzia "155 miliardi per far ripartire l'economia italiana", afferma il ministro Gualtieri. Accordo tra Governo e regioni per velocizzare il pagamento della cig, direttamente dall'Inps. Intesa sulla regolarizzazione dei migranti ed emersione del nero, con la Bellanova che si commuove annunciando la misura. Gualtieri mette in evidenza invece l'arrivo di nuove norme per velocizzare i prestiti alle imprese. Arrivano 190 milioni di incentivi al personale sanitario. Arriva un "buono mobilità" fino a 500 euro per bici e 331 milioni alla scuola anche per la didattica a distanzaLe opposizioni all'attacco.

"Vi posso assicurare che ogni ora di lavoro pesava perché sapevamo di dover intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po' di tempo ma posso assicurarvi che non abbiamo impiegato un minuto di più di quello strettamente necessario per un testo cosi complesso". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo l'approvazione del dl Rilancio. Il premier ha ricordato anche che per ora "i trasferimenti tra le Regioni sono congelati" e che per le riaperture farà un decreto legge e non un dpcm.


Il Decreto Rilancio stanzia "155 miliardi per far ripartire l'economia italiana"
, ora "massimi impegno per far arrivare subito le risorse e rilanciare insieme il Paese". Lo scrive il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, su twitter dopo il Consiglio dei ministri.

Leggi testo decreto

 
 
DPCM del 26 aprile: Le direttive per la riapertura delle attività nella Fase 2
 
ROMA 27.4.2020 -Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato nella videoconferenza stampa di ieri sera, le direttive del nuovo decreto (Dpcm 26 aprile 2020) che indica le direttive   per sulla riapertura delle attività dal 4 maggio prossimo, nella cosiddetta Fase 2 di contenimento dei contagi da Covid 19.

Leggi testo DPCM 26/4/2020

Circolare Viminale 3/5/2020

 
 
Il DPCM che proroga al 3 maggio le misure anti-contagio da Covid-19
 
ROMA 10.4.2020 - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto (Dpcm 10 aprile 2020) che proroga al 3 maggio il termine delle misure adottate per il contenimento dei contagi da Covid-19. Il nuovo provvedimento parte dal 14 aprile.
Leggi testo decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
 
 
Approvato il nuovo decreto che proroga al 13 aprile le misure anti-contagio da Covid-19
 

ROMA 2.4.2020 -Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto (Dpcm 1 aprile 2020) che proroga al 13 aprile, il giorno di Pasquetta, il termine fissato al 3 aprile le misure adottate per il contenimento dei contagi da Covid-19. Il nuovo provvedimento parte dal 4 aprile. Restano in vigore i divieti, mentre tutto ciò che è consentito dovrà comunque essere fatto rispettando la distanza di almeno un metro dagli altri e, preferibilmente, indossando la mascherina.

Per chi torna dall’estero rimane l’obbligo di autodenunciarsi comunicando l’indirizzo dove si va a stare e rimanendo in quarantena per 14 giorni.

L’unica novità contenuta nel provvedimento riguarda il divieto di allenamento per atleti professionisti e dilettanti.

Molto importanti anche le precisazioni — espresse a voce dal presidente del Consiglio — sulla cosiddetta «ora d’aria» per i bambini e per le attività motorie all’aria aperta (dal jogging alla bicicletta).

 
 
Circolare del Viminale sulla passeggiata con i bambini
 

ROMA 31.3.2020 (agg. 1.4.2020) - Il Viminale ha emanato una circolare in merito alla possibilità di fare una passeggiata con i bambini. Il testo con chiarimento inviato ai prefetti: «È da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione».

 

I figli possono fare una passeggiata con uno dei genitori nei pressi della propria abitazione perché si tratta di un’attività motoria e non di uno sport all’aperto.

 

È quanto chiarisce una circolare del Viminale inviata ai prefetti su spostamenti e assembramenti. In particolare nel documento scritto dal capo di gabinetto Matteo Piantedosi viene evidenziato che «è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione».

 

Il Viminale ha anche diramato una nota per precisare che le regole restano le stesse di prima e che il nuovo testo altro non è che un chiarimento interpretativo di quanto già stabilito con i precedenti decreti della presidenza del Consiglio.

 

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Circolare del Viminale sulla passeggiata con i bambini

 
 
Nuovo decreto: estese le misure restrittive anti-pandemia
 

GIULIANOVA, 12.3.2020 (red) - Di fronte allo stato di pandemia che ha raggiunto dall'epidemia Covid-19, e dichiarato ufficialmente anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutto il mondo è praticamente interessato dall'emergenza coronavirus.

In Italia, considerato l'aumento repentino dei contagiati e nel tentativo di frenarne l'impennata, il premier Giuseppe Conte ha emanato il nuovo DPCM 11 marzo 2020 nel quale sono contenute  ulteriori restrittive ad integrazione del DPCM del 9 marzo scorso.

 

 

IL TESTO DEL DPCM 11 marzo 2020

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

"Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400";

 

"Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020".

"Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020".

"Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”".

"Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

"Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni".

Decreta

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure: 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. 4)Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

6) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: a)sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b)siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c)siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d)assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale. e)siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 9)in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

ATTIVITA' COMMERCIALI CONSENTITE

(validità fino a 25 marzo)

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: 

 

Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

 

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

 

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)

 

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

 

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)

 

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

 

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

 

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

 

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie

 

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

 

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

 

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

 

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

 

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

 

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

 

SERVIZI PER LA PERSONA 

 

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse 


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Decreto "Io resto a casa": Tutta Italia zona rossa fino al 3 aprile
 

GIULIANOVA, 9.3.2020 (red) - Il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato che, di fronte all'emergenza epidemiologica del Covid-19, sarà operativo, da domattina Martedì 10 marzo fino al prossimo 3 aprile, il nuovo DPCM, estensione del DPCM adottato per la Lombardia e 14 province del nord. L'Italia intera diventa "zona protetta". Fermato lo sport, compresi i campionati di calcio, e vietati gli assembramenti anche all'aperto e nei locali aperti al pubblico, in particolare per movida e manifestazioni. Il nuovo decreto è chiamato emblematicamente "Io resto a casa", invito alla distanza sociale e al cambiamento delle nostre abitudini quotidiane per contrastare la crescente diffusione del coronavirus. A tarda sera il Presidente del Consiglio ha firmato il decreto, pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale.

 
 
IL TESTO DEL DPCM 9 marzo 2020
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

 

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure gia' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

 

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

 

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

 

Decreta:

 

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

 

2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

 

Art. 2
Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

 

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

 

Roma, 9 marzo 2020

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro della salute Speranza

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421.

 

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Informazioni per il mondo del lavoro

 

Con l’ultimo decreto emanato per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, in vigore da martedì 10 marzo, il Governo Conte “raccomanda” a aziende e datori di lavoro, in tutti i casi in cui sia possibile, di adottare misure alternative al lavoro in presenza.

La misura, non obbligatoria, era già stata prevista nel precedente decreto dell’8 marzo e ora viene ulteriormente ribadita, con l’estensione della cosiddetta zona arancione, cioè con restrizioni, a tutta Italia. Regole, cioè, uguali per tutti.

Mentre per la PA lo smart working è stato reso obbligatorio, anche Confindustria ha inviato intanto a tutti i suoi associati una “raccomandazione” in questo senso.

Posto che con il decreto “Io resto a casa” e il precedente Dpcm dell’8 marzo non si intende affatto determinare il blocco delle attività lavorative, produttive e della circolazione delle merci da, verso e all’interno delle aree territoriali interessate, è tuttavia necessario favorire, in questa fase, metodi alternativi di lavoro.

 

Lavoro, cosa prevede il decreto

Il decreto in vigore dal 10 marzo firmato dal premier Giuseppe Conte è relativo a tutti lavoratori italiani, perché ormai tutti rientriamo nella cosiddetta zona arancione, a differenza di prima, quando la misura era limitata alla Regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

La ratio del provvedimento, come già dei precedenti, è limitare il più possibile gli spostamenti delle persone. Anche se restano aperti negozi e attività commerciali, e i bar dalle 6 alle 18, il consiglio come recita il nome del decreto stesso è “Io resto a casa”.

 

Emergenza Coronavirus, come andare al lavoro

Le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Sono consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro, essenziali per la continuità produttiva delle imprese, sempre che non ci siano i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

Questi spostamenti per comprovati motivi di lavoro sono consentiti anche da e verso l’esterno delle aree territoriali interessate, nel rispetto, in questo caso, di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali. Questo vale anche per i lavoratori transfrontalieri.

 

Come comprovare lo spostamento per necessità di lavoro

In attesa di più specifiche indicazioni da parte dei Prefetti, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell’Interno, i lavoratori potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento ad esempio con il cedolino della busta paga, il tesserino di identificazione aziendale o una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio.

Si può anche presentare un’autocertificazione. Ma, come specificato dal premier Conte, nel caso in cui sia dica il falso, si rischia di incorre in una denuncia sia per violazione della norma che prevede spostamenti solo in caso di necessità o di lavoro comprovato, sia per falsa dichiarazione.

Questi documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza.

Smart working, congedo e ferie

Il decreto raccomanda di ricorrere alle modalità di lavoro agile, il cosiddetto smart working, oppure alla fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie “forzate”.

Lo smart working, in versione semplificata, può essere attivato senza accordo individuale in tutta Italia e fino al prossimo 31 luglio. È valido se svolto non solo presso la propria abitazione, ma anche in sedi alternative. Dalle società di consulenza alle banche, dall’Ict alle assicurazioni, diverse aziende, soprattutto dei servizi, hanno iniziato già da due settimane ad utilizzare il lavoro agile, mentre altre che già lo prevedevano sono passate da un giorno a settimana al 100%.

Il congedo ordinario è un periodo di assenza dal lavoro riconosciuto a tutti i dipendenti. Durante questo periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.

Il datore di lavoro può anche decidere di chiedere al dipendente le ferie forzate. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe trattarsi di quattro settimane di ferie, che per la stragrande maggioranza dei lavoratori significherebbe esaurire tutte le ferie dell’anno. Un’eventualità più concreta per i lavoratori dell’industria, della ristorazione e delle pulizie che svolgono attività che richiedono la presenza.

altre notizie su www.quifinanzia.it 

 

red

 

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