Decreto Rilancio:
Approvate le misure urgenti per la ripresa
ROMA 19.5.2020
-
Entra in
vigore il DL approvato dal Governo sulle
misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonchè di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00052) (GU
Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario
n. 21
Decreto Rilancio: Manovra
da 55 miliardi con aiuti a famiglie e imprese
ROMA 13.5.2020
(Ansa)
- Approvato dal Cdm il
decreto Rilancio,
con aiuti per 55 miliardi a famiglie e imprese. Tagliati
4 miliardi di tasse. Il premier Conte
parla di "premessa per concretizzare la ripresa"
dell'Italia.
Il dl stanzia "155 miliardi per far ripartire l'economia
italiana", afferma il ministro Gualtieri. Accordo tra
Governo e regioni per velocizzare il pagamento della cig,
direttamente dall'Inps. Intesa sulla regolarizzazione
dei migranti ed emersione del nero, con la Bellanova che
si commuove annunciando la misura. Gualtieri mette in
evidenza invece l'arrivo di nuove norme per velocizzare
i prestiti alle imprese. Arrivano 190 milioni di
incentivi al personale sanitario. Arriva
un "buono mobilità" fino a 500 euro per bici e 331
milioni alla scuola anche per la didattica a distanza. Le
opposizioni all'attacco.
"Vi posso assicurare che ogni ora di lavoro pesava
perché sapevamo di dover intervenire quanto prima.
Abbiamo impiegato un po' di tempo ma posso assicurarvi
che non abbiamo impiegato un minuto di più di quello
strettamente necessario per un testo cosi complesso".
Così il premier Giuseppe
Conte in
conferenza stampa dopo l'approvazione del dl Rilancio.
Il premier ha ricordato anche che per
ora "i trasferimenti tra le Regioni sono congelati" e
che per
le riaperture farà un decreto legge e non un dpcm.
Il Decreto Rilancio stanzia "155 miliardi per far
ripartire l'economia italiana",
ora "massimi impegno per far arrivare subito le risorse
e rilanciare insieme il Paese". Lo scrive il ministro
dell'Economia, Roberto Gualtieri, su twitter dopo il
Consiglio dei ministri.
DPCM del 26 aprile: Le
direttive per la riapertura delle attività nella Fase 2
ROMA 27.4.2020
-Il
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato
nella videoconferenza stampa di ieri sera, le direttive
del nuovo
decreto (Dpcm 26 aprile 2020) che indica le
direttive per sulla riapertura delle
attività dal 4 maggio prossimo, nella cosiddetta Fase 2
di contenimento dei contagi da Covid 19.
Il DPCM che proroga al 3
maggio le misure anti-contagio da
Covid-19
ROMA 10.4.2020
- Il
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo
decreto (Dpcm 10 aprile 2020) che proroga al
3 maggio il termine delle misure adottate per il
contenimento dei contagi da Covid-19. Il nuovo
provvedimento parte dal 14 aprile.
Approvato il nuovo decreto
che proroga al 13 aprile le misure anti-contagio da
Covid-19
ROMA 2.4.2020
-Il
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo
decreto (Dpcm
1 aprile 2020) che proroga al 13 aprile, il giorno di
Pasquetta, il termine fissato al 3 aprile le misure
adottate per il contenimento dei contagi da Covid-19. Il
nuovo provvedimento parte dal 4 aprile. Restano in
vigore i divieti, mentre tutto ciò che è consentito
dovrà comunque essere fatto rispettando la distanza di
almeno un metro dagli altri e, preferibilmente,
indossando la mascherina.
Per chi torna dall’estero rimane l’obbligo di
autodenunciarsi comunicando l’indirizzo dove si va a
stare e rimanendo in quarantena per 14 giorni.
L’unica novità contenuta nel provvedimento riguarda il divieto
di allenamento per atleti professionisti e dilettanti.
Molto importanti anche le precisazioni — espresse a voce
dal presidente del Consiglio — sulla cosiddetta «ora
d’aria» per i bambini e per le attività
motorie all’aria aperta (dal jogging alla
bicicletta).
Circolare del Viminale
sulla passeggiata con i bambini
ROMA
31.3.2020 (agg. 1.4.2020)
- Il Viminale ha emanato una circolare in merito alla
possibilità di fare una passeggiata con i bambini. Il
testo con chiarimento inviato ai prefetti: «È da
intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare
con i propri figli minori in quanto tale attività può
essere ricondotta alle attività motorie all’aperto,
purché in prossimità della propria abitazione».
I figli possono fare una passeggiata con uno dei
genitori nei pressi della propria abitazione perché si
tratta di un’attività motoria e non di uno sport
all’aperto.
È quanto chiarisce una circolare del Viminale inviata ai prefetti su spostamenti e
assembramenti. In particolare nel documento scritto dal
capo di gabinetto Matteo Piantedosi viene evidenziato
che «è da intendersi consentito, ad un solo genitore,
camminare con i propri figli minori in quanto tale
attività può essere ricondotta alle attività motorie
all’aperto, purché in prossimità della propria
abitazione».
Il Viminale ha anche diramato una nota per
precisare che le
regole restano le stesse di prima e
che il nuovo testo altro non è che un chiarimento
interpretativo di quanto già stabilito con i precedenti
decreti della presidenza del Consiglio.
Nuovo decreto: estese le misure restrittive
anti-pandemia
GIULIANOVA,
12.3.2020
(red) -
Di fronte allo stato di pandemia che ha raggiunto
dall'epidemia Covid-19, e dichiarato ufficialmente anche
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutto il
mondo è praticamente interessato dall'emergenza
coronavirus.
In Italia,
considerato l'aumento repentino dei contagiati e nel
tentativo di frenarne l'impennata, il premier Giuseppe
Conte ha emanato il nuovo DPCM 11 marzo 2020 nel quale
sono contenute ulteriori restrittive
ad integrazione
del DPCM del 9 marzo scorso.
IL TESTO DEL DPCM 11 marzo 2020
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
"Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400";
"Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del
1° marzo 2020".
"Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo
2020".
"Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo
2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”".
"Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità
il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della
situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul
territorio nazionale; Ritenuto necessario adottare,
sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
"Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali
del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti
sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte
a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di
profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e
delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dei beni e delle
attività culturali e del turismo, del lavoro e delle
politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e
per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito
il Presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni".
Decreta
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio
nazionale, le seguenti misure: 1) Sono sospese le
attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per
le attività di vendita di generi alimentari e di prima
necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito
degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito
della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei
centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle
sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente
dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione
(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
ad esclusione delle mense e del catering continuativo su
base contrattuale, che garantiscono la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita
la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano,
altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,
autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie,
aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla
persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
diverse da quelle individuate nell’allegato 2. 4)Restano
garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché
l’attività del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che
ne forniscono beni e servizi.
5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio
2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio
erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale,
anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla
soppressione dei servizi in relazione agli interventi
sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus
sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di
assicurare i servizi minimi essenziali.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute, può disporre, al
fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus,
la programmazione con riduzione e soppressione dei
servizi automobilistici interregionali e di trasporto
ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i
servizi minimi essenziali.
6) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma
1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le
pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in
via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma
agile del proprio personale dipendente, anche in deroga
agli accordi individuali e agli obblighi informativi di
cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017,
n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere
in presenza.
7) In ordine alle attività produttive e alle attività
professionali si raccomanda che: a)sia attuato il
massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di
lavoro agile per le attività che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalità a distanza; b)siano
incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva; c)siano sospese le attività
dei reparti aziendali non indispensabili alla
produzione; d)assumano protocolli di sicurezza
anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare
la distanza interpersonale di un metro come principale
misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale. e)siano incentivate le
operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì
che siano limitati al massimo gli spostamenti
all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli
spazi comuni; 9)in relazione a quanto disposto
nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono,
limitatamente alle attività produttive, intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali. 10) Per tutte le
attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle
modalità di lavoro agile.
ART. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono
effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci
fino al 25 marzo 2020. 2. Dalla data di efficacia delle
disposizioni del presente decreto cessano di produrre
effetti, ove incompatibili con le disposizioni del
presente decreto, le misure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
marzo 2020. 3. Le disposizioni del presente decreto si
applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Ipermercati Supermercati Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di
alimentari vari
Commercio
al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio
al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio
al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
Commercio
al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati
Commercio
al dettaglio apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
(codice Ateco: 47.4)
Commercio
al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
materiale elettrico e termoidraulico
Commercio
al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio
al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio
al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
Commercio
al dettaglio in altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio
al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati
Commercio
al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l'igiene personale
Commercio
al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio
al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico
e per riscaldamento
Commercio
al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la
lucidatura e affini
Commercio
al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato
via internet
Commercio
al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato
per televisione
Commercio
al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per
corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per
mezzo di distributori automatici
Decreto
"Io resto a
casa": Tutta
Italia zona
rossa fino al 3
aprile
GIULIANOVA,
9.3.2020
(red) -
Il Presidente
del Consiglio
Conte ha
annunciato che,
di fronte
all'emergenza
epidemiologica
del Covid-19,
sarà operativo,
da domattina
Martedì 10 marzo
fino al prossimo
3 aprile, il
nuovo DPCM,
estensione del
DPCM adottato
per la Lombardia
e 14 province
del nord.
L'Italia intera
diventa "zona
protetta".
Fermato lo
sport, compresi
i campionati di
calcio, e
vietati gli
assembramenti
anche all'aperto
e nei locali
aperti al
pubblico, in
particolare per
movida e
manifestazioni.
Il nuovo decreto
è chiamato
emblematicamente
"Io resto a
casa", invito
alla distanza
sociale e al
cambiamento
delle nostre
abitudini
quotidiane per
contrastare la
crescente
diffusione del coronavirus.
A tarda sera il Presidente del Consiglio ha firmato il
decreto, pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale.
IL TESTO DEL DPCM 9 marzo 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 3;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio
2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Considerato che
l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio
2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza
di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista
la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati
l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario
estendere all'intero territorio nazionale le misure gia'
previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Considerato,
inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul
territorio nazionale rendono necessarie misure volte a
garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di
profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del
Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della
ricerca, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e
lo sport e per gli affari regionali e le autonomie,
nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero
territorio nazionale
1. Allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono
estese all'intero territorio nazionale.
2. Sull'intero
territorio nazionale e' vietata ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
3. La lettera d)
dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d)
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse,
soltanto per le sedute di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista
della loro partecipazione ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali ed internazionali; resta
consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e
delle competizioni sportive organizzati da organismi
sportivi internazionali, all'interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto
senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le
associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio
personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti
gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le
attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi
esclusivamente a condizione che sia possibile consentire
il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni
del presente decreto producono effetto dalla data del 10
marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di
efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti le misure di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la
disposizione dell'art. 1 del presente decreto.
Roma, 9 marzo 2020
Il Presidente del
Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro della
salute Speranza
Registrato alla Corte
dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M.
Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, reg.ne n. 421.
Con l’ultimo
decreto emanato
per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, in vigore da
martedì 10 marzo, il Governo Conte “raccomanda” a
aziende e datori di lavoro, in tutti i casi in cui sia
possibile, di adottare
misure alternative al lavoro in presenza.
La misura, non
obbligatoria, era già stata prevista nel precedente
decreto dell’8 marzo e ora viene ulteriormente ribadita,
con l’estensione della cosiddetta zona arancione, cioè
con restrizioni, a tutta Italia. Regole, cioè, uguali
per tutti.
Posto che con il decreto
“Io resto a casa” e
il precedente Dpcm dell’8 marzo non
si intende affatto determinare il blocco delle attività
lavorative, produttive
e della circolazione delle merci da, verso e all’interno
delle aree territoriali interessate, è tuttavia
necessario favorire, in questa fase, metodi alternativi
di lavoro.
Lavoro,
cosa prevede il decreto
Il decreto in vigore dal 10 marzo firmato dal premier
Giuseppe Conte è
relativo a tutti lavoratori italiani, perché ormai tutti
rientriamo nella cosiddetta zona arancione,
a differenza di prima, quando la misura era limitata
alla Regione Lombardia e alle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
La ratio del provvedimento, come già dei precedenti, è limitare
il più possibile gli spostamenti delle
persone. Anche se restano aperti negozi e attività
commerciali, e i bar dalle 6 alle 18, il consiglio come
recita il nome del decreto stesso è “Io resto a casa”.
Emergenza
Coronavirus, come andare al lavoro
Le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per
comprovati motivi di lavoro. Sono
consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto
di lavoro, essenziali
per la continuità produttiva delle imprese, sempre che
non ci siano i presupposti del divieto assoluto di
mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile
ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi
al virus.
Questi spostamenti per comprovati motivi di lavoro sono
consentiti anche
da e verso l’esterno delle aree territoriali interessate,
nel rispetto, in questo caso, di eventuali prescrizioni
contenute nei provvedimenti regionali. Questo vale anche
per i lavoratori transfrontalieri.
Come
comprovare lo spostamento per necessità di lavoro
In attesa di più specifiche indicazioni da parte dei
Prefetti, sulla base delle direttive emanate dal
Ministero dell’Interno, i lavoratori potranno comprovare
il motivo lavorativo dello
spostamento ad esempio con il cedolino della busta paga,
il tesserino di identificazione aziendale o una
dichiarazione del datore di lavoro che attesti
l’esigenza del viaggio.
Si può anche
presentare un’autocertificazione. Ma, come specificato
dal premier Conte, nel caso in cui sia dica il falso, si
rischia di incorre in una denuncia sia per violazione
della norma che prevede spostamenti solo in caso di
necessità o di lavoro comprovato, sia per falsa
dichiarazione.
Questi documenti
dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica
sicurezza.
Smart
working, congedo e ferie
Il decreto raccomanda di ricorrere alle modalità di
lavoro agile, il cosiddetto smart
working,
oppure alla fruizione dei periodi di congedo
ordinario o
di ferie
“forzate”.
Lo smart
working,
in versione semplificata, può essere attivato senza
accordo individuale in
tutta Italia e fino al prossimo 31 luglio. È valido se
svolto non solo presso la propria abitazione, ma anche
in sedi alternative. Dalle società di consulenza alle
banche, dall’Ict alle assicurazioni, diverse aziende,
soprattutto dei servizi, hanno iniziato già da due
settimane ad utilizzare il lavoro agile, mentre altre
che già lo prevedevano sono passate da un giorno a
settimana al 100%.
Il congedo
ordinario è
un periodo di assenza dal lavoro riconosciuto a tutti i
dipendenti. Durante questo periodo al dipendente spetta
la normale retribuzione, esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che
non siano corrisposte per dodici mensilità.
Il datore di lavoro può anche decidere di chiedere al
dipendente le ferie
forzate.
Nella peggiore delle ipotesi potrebbe trattarsi di
quattro settimane di ferie, che per la stragrande
maggioranza dei lavoratori significherebbe esaurire
tutte le ferie dell’anno. Un’eventualità più concreta
per i lavoratori dell’industria, della ristorazione e
delle pulizie che svolgono attività che richiedono la
presenza.