Daspo sportivo:
provvedimenti a raffica nei confronti di 35 tifosi
TERAMO,
29.7.2022 -
Al fine di contenere e reprimere comportamenti violenti,
antisportivi e pregiudizievoli per l’ordine e la
sicurezza pubblica, nonché garantire il sereno
svolgimento delle manifestazioni sportive, il Questore
della Provincia di Teramo dr Lucio PENNELLA, in esito
agli approfondimenti investigativi svolti dalla locale
D.I.G.O.S. e sulla scorta dell’istruttoria della
Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso 35
provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti
soggetti.
In particolare, sono stati adottati 20 provvedimenti, 7
dei quali a carico di tifosi della squadra di calcio
“ASD Giulianova 1924” e 13 nei confronti di sostenitori
del “Lanciano Calcio 1920”, tutti risultati coinvolti
negli scontri verificatisi il 13 marzo scorso a
Giulianova, all’esterno dello stadio comunale “Rubens
Fadini”, tra supporters delle suddette squadre, in
occasione dell’incontro di calcio indetto tra le squadre
“ASD Giulianova 1924 – Lanciano Calcio 1920”, valevole
per il campionato di Eccellenza Abruzzo, disputatosi
presso il predetto impianto sportivo nella medesima
data. I destinatari del divieto di accesso ai luoghi in
cui si svolgono le competizioni sportive, nei mesi
scorsi, in esito a meticolosa attività d’indagine svolta
dalla locale D.I.G.O.S., sono stati deferiti, a vario
titolo, alla competente Autorità giudiziaria per i reati
di rissa, resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale,
porto di armi od oggetti atti ad offendere, nonché per
avere preso parte attiva ad episodi di violenza su
persone e cose in occasione del suddetto incontro di
calcio, incitando, lanciando oggetti, inneggiando e
inducendo alla violenza e per avere, nei pressi del
settore ospiti dello Stadio “Rubens Fadini” di
Giulianova, luogo interessato al transito ed al
trasporto di coloro che partecipano e assistono alle
manifestazioni sportive, utilizzato aste e cinture in
cuoio creando un concreto pericolo per le persone in
occasione dell’incontro di calcio. I divieti sono stati
prescritti per una durata da 3 a 8 anni. Alcuni tifosi
annoverano precedenti per reati di vario genere e sono
stati già destinatari in passato del divieto di accesso
ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive. Per
7 di essi, è stata richiesta alla competente Autorità
giudiziaria la misura dell’obbligo di presentazione
presso un Ufficio di Polizia.
Il divieto in argomento è stato altresì disposto nei
confronti di 15 soggetti, tutti tifosi della squadra di
calcio “Santegidiese”, i quali hanno attivamente
partecipato agli scontri verificatisi il 7.11.2021 nei
pressi del casello autostradale di Mosciano Sant’Angelo
(TE), in pregiudizio di alcuni sostenitori della squadra
della “Fermana Calcio”, in occasione dell’incontro di
calcio indetto tra le squadre “Teramo – Fermana”,
valevole per il campionato nazionale serie C girone B,
disputatosi presso lo stadio comunale “Bonolis” di
Teramo nella medesima data. Al termine di laboriose
indagini, svolte sempre dalla locale Digos, i
destinatari del divieto sono stati deferiti, in stato di
libertà, a vario titolo, per i reati di lancio di
materiale pericoloso e danneggiamento in concorso.
In particolare, previo accordo tra loro, quali
sostenitori organizzati della squadra di calcio “Santegidiese”,
attendevano nei pressi del casello autostradale, un
gruppo di autovetture provenienti da Fermo, a bordo
delle quali si trovavano i sostenitori di quella squadra
di calcio che si stavano recando a Teramo per assistere
all’incontro Teramo-Fermana del girone B della categoria
serie C. I tifosi della Fermana venivano aggrediti con
bastoni e pietre, lanciate dai sostenitori della
Santegidiese contro le autovetture di passaggio, che
venivano danneggiate. Anche nei confronti di detti
tifosi i divieti sono stati disposti per una durata da 3
a 8 anni. Alcuni di essi annoverano precedenti per reati
di vario genere e sono stati già destinatari in passato
del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
competizioni sportive. Per 8 supporter, è stata
richiesta alla competente Autorità giudiziaria la misura
dell’obbligo di presentazione presso un Ufficio di
Polizia.
Portavoce Addetto stampa
Questura di Teramo
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