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No petrolio: Osservazioni del Prof. Enzo Di Salvatore

Il Docente universitario sul DdL della Regione

Mercoledì 19 Maggio 2010 - Dal Prof. Enzo Di Salvatore riceviamo e pubblichiamo:

Ad una prima lettura del nuovo disegno di legge in materia di idrocarburi, l'impressione che se ne ricava è la seguente: esso sembra fondamentalmente preoccuparsi di porre un vincolo alla Regione, chiamata ad esprimersi attraverso l'intesa. Il meccanismo previsto è, in effetti, ingegnoso. O almeno pare esser tale. Il disegno di legge regionale non stabilisce - cosa che del resto non potrebbe stabilire - quando occorre conseguire l'intesa. A ciò ci pensa già la legge n. 239 del 2004, che nell’elenco delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato (all'art. 1, comma 7, lett. n)) ricomprende "le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate". In questo modo, però, il disegno di legge regionale, recando "disposizioni programmatiche per il rilascio dell'intesa" e disposizioni "di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale - VIA", finisce di fatto per circoscrivere la possibilità che la Regione possa opporsi allo Stato; essa, dunque, non sarà libera di dire no alle determinazioni del governo in sede di rilascio dei permessi e delle concessioni, ma dovrà dimostrare l'effettivo pregiudizio che il mancato rilascio dei titoli abilitativi produrrebbe per quelle aree elencate. Questo meccanismo è ingegnoso perché lo Stato, nella sua normativa (legge 239 del 2004, legge n. 99 del 2009 e decreto del ministro dello sviluppo economico del 26 aprile 2010) non è riuscito a “indebolire” il contenuto dell'intesa, in quanto se l'avesse fatto la Corte avrebbe potuto senz'altro bocciare tale previsione (nella sentenza n. 383 del 2005, la Corte ha, infatti, affermato che l'intesa di cui alla legge n. 239 del 2004 va considerata come "forte", cioè, a dire: se non c'è l'accordo con la Regione interessata, lo Stato non può procedere unilateralmente, ma deve chiedere alla stessa Corte di risolvere il problema). Così facendo, la Regione, invece, si lega le mani. Ad ogni modo, occorre aggiungere quanto segue:
1) anzitutto, la legge dello Stato prevede che l'intesa vada raggiunta solo in relazione alla "ricerca e coltivazione" degli idrocarburi e non in relazione ad ogni altra attività, come, invece, sembra stabilire il disegno di legge della Regione Abruzzo (per esempio in relazione alla "lavorazione"): non vorrei sbagliarmi, ma la legge dello Stato non ne parla. Perché il disegno di legge regionale attribuisce questa competenza allo Stato? e come potrebbe legittimamente farlo?;
2) proprio questo richiamo alla "lavorazione" degli idrocarburi liquidi non scongiura affatto la possibilità che in Abruzzo sorgano raffinerie; forse non ad Ortona (in quanto lì dovrebbe essere istituito un Parco nazionale), ma di sicuro altrove;
3) un ulteriore profilo di illegittimità potrebbe riguardare quella parte del disegno di legge, che stabilisce disposizioni di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale - VIA. Se non mi inganno, queste disposizioni atterrebbero alla VIA, nel senso che il Comitato dovrebbe rispettare dette disposizioni (o farle rispettare) nel momento in cui si effettua la valutazione di impatto ambientale. Ma sulla VIA la competenza è dello Stato, in quanto essa ricade entro la materia della "tutela dell'ambiente" e non, come si legge, invece, nel disegno di legge, nella materia della "valorizzazione dell'ambiente ed agricoltura" (che non esiste come materia: la Costituzione parla di "valorizzazione dei beni culturali e ambientali"!).
4) il disegno di legge si richiama alla tutela della salute: però poi manca il riferimento alla VIS (abrogata dalla legge n. 32). Dunque questo richiamo a cosa dovrebbe servire?
5) il disegno di legge si richiama alla materia del governo del territorio: sono quisquilie, certo; ma questa materia coincide con quella dell'urbanistica. Cosa c'entra questa con gli idrocarburi?
6) il disegno di legge distingue tra due elenchi di opere: quelle che ricadono entro le aree di cui all'elenco del comma 2 e quelle che ricadono entro le aree di cui all'elenco del comma 3. Faccio presente che per nessuno dei due tipi di aree si esclude l'esercizio delle attività concernenti gli idrocarburi. Il disegno di legge si limita, infatti, ad affermare che in via di principio sono incompatibili quelle attività che trovino esercizio entro le aree naturali protette, SIC, ecc.; ma questo non vuol dire porre un divieto assoluto: ciò dipenderà solo da quello che stabiliranno di volta in volta lo Stato e la Regione assieme. Che sia così lo si capisce dal fatto che il comma 2 inizia con queste parole: "Ai fini... del rilascio dell'intesa...". Se si volesse davvero vietare ogni attività in relazione a quelle aree non dovrebbe parlarsi di ...intesa, perché non ci sarebbe nulla su cui mettersi d’accordo!;
7) il disegno di legge non riguarderebbe le concessioni e i permessi in mare; non perché così risulta ivi espressamente stabilito, né perché, come ho avuto più volte modo di precisare, la Regione non avrebbe competenze...in mare. Questo accade solo perché lo stabilisce (illegittimamente) la legge n. 239 del 2004. Del resto, questo disegno di legge si occupa solo dei permessi e delle concessioni sulle quali la Regione è chiamata a stringere l'intesa con lo Stato; se, dunque, secondo la legge n. 239 del 2004 le attività in mare sono autorizzate unicamente dallo Stato, questo vuol dire che il disegno di legge non si applica alle attività in mare (e, pertanto, lo Stato può fare in proposito quel che vuole);
8) nel disegno di legge manca una norma transitoria, che disciplini la situazione venutasi a determinare dopo l'entrata in vigore della legge n. 32; forse il Presidente Chiodi dimentica che l'entrata in vigore del disegno di legge non pone riparo al divieto sancito dalla legge n. 32: l'abrogazione ha effetti ex nunc (vale per il futuro), a meno che non risulti disposto diversamente dallo stesso disegno di legge. Ma così non è. Questo vuol dire che in ogni momento la Corte potrebbe pronunciarsi sull'illegittimità della legge n. 32 del 2009;
9) il fatto che il Governo si sia impegnato a non impugnare la nuova legge regionale non esclude, però, che la stessa sia illegittima e che la Corte possa in futuro dichiararla tale. A disposizione del Governo nazionale e del Presidente Chiodi c'è, infatti, solo il processo costituzionale (diretto), non la Costituzione! E' sufficiente che una società petrolifera (concessionaria) si rivolga ad un giudice amministrativo e che questo sollevi la questione davanti alla Corte perché la legge sia dichiarata illegittima. Quindi, come fa Chiodi a dire - come si apprende dalla stampa - che finalmente "l'Abruzzo chiude con il petrolio?".

Prof. Enzo Di Salvatore
Chi è il Prof. Di Salvatore
Professore supplente di Diritto costituzionale presso il corso di laurea in Consulente del Lavoro (Università di Teramo); Diritto costituzionale italiano e comparato (Sede distaccata di Avezzano); Diritto costituzionale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali (Università di Teramo); Diritto pubblico comparato presso la Scuola di specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza dell'Amministrazione (Università di Teramo); Diritto costituzionale italiano ed europeo presso la Facoltà di Scienze politiche (Università di Catania). Laurea specialistica Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Giurisprudenza '95
Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, Università di Perugia

 

 

 
 
 

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