Il commercialista Sergio
Iaconi contesta l'applicabilità del Decreto Legge
Liquidità
GIULIANOVA,
23.4.2020 -
Dal cittadino
Sergio Iaconi, Dottore Commercialista, Revisore dei
conti e Docente formativo, riceviamo e pubblichiamo la
seguenteanalisi
dell’art. 13, comma 1 , lettere g) ed m) e correlazioni
giuridiche del DL 08.04.2020 n. 23, meglio conosciuto
come Decreto Legge Liquidità, pubblicato sul numero 94
della Gazzetta Ufficiale del 09.04.202 - Edizione
Straordinaria:
Da una lettura
analitica di quanto disposto dall’art. 13 del DL
08.04.2020 N. 23 e più precisamente da un collegamento
ermeneutico letterale tra l’art. 13, comma 1, lettera
g ) e l’art. 13 comma 1, lettera m) si evince quanto
segue
1) La lettera g) nelle
prime righe della medesima precisa “ e fatto salvo
quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui
alla lettera m) “, per cui la disciplina di cui alla
lettera g) riguardante la disciplina delle esposizioni
nei confronti del soggetto finanziatore classificate
come inadempienze improbabili o scadute o sconfinanti
precedenti alla data del 31.01.2020, o ancor peggio
classificate come sofferenze (solo riferite ad imprese e
non ad artisti e professionisti) dalla disciplina
bancaria non risulta applicabile a quanto disposto dalla
lettera m ) ovvero per nuovi finanziamenti di valore
massimo pari ad € 25.000,00 garantiti nella misura del
100% nel limite del 25% dell’ammontare dei ricavi .
2) La lettera g)
infatti recita nella parte finale : Sono in ogni caso
escluse le imprese che presentano esposizioni
classificate come sofferenze ai sensi della disciplina
bancaria (escludendo artisti e professionisti).
3) La lettera m) nella
parte finale recita : In favore di tali soggetti
beneficiari l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia
per le piccole e medie imprese è concesso
automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto
dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica
formale (e non sostanziale) del possesso dei requisiti ,
senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da
parte del gestore del Fondo medesimo .
Detto ciò risulta
errato applicare quanto disposto dalla lettera g) a
quanto disposto dalla lettera m) in quanto il soggetto
finanziatore rischia di violare la norma di legge con
grave pregiudizio del soggetto colpito dal COVID 19) nel
momento in cui procede ad effettuare una vera e propria
istruttoria di carattere sostanziale e non meramente
formale. In sostanza si rischia di far naufragare quanto
contenuto nella lettera m) (avente quest’ultima vita
giuridica autonoma) attraverso l’esercizio di un potere
discrezionale del soggetto finanziatore non previsto
nella norma. Del resto l’eccezionalità di tale norma,
derogante la stessa alle procedure ordinarie di natura
bancaria, è congenita alla straordinarietà dell’evento
epidemiologico imponderabile ed imprevedibile.
Sergio Iaconi
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