ORDINANZA N. 84 del 08/03/2013
Oggetto:
Via Di Vittorio e
zone limitrofe alla Chiesa San Gabriele, al
Centro Commerciale "I Portici" ed all'Ufficio
Provinciale del Lavoro - Norme urgenti per la
salvaguardia ed il miglioramento della qualità
degli ambienti di vita comuni e delle condizioni
di vivibilità della zona.
IL
SINDACO
Premesso che sulle
traverse di Via Di Vittorio nonché nelle zone
limitrofe alla Chiesa San Gabriele, al Centro
Commerciale "I Portici" ed alT Ufficio
Provinciale del Lavoro si verificano
giornalmente e, soprattutto, nelle ore serali e
notturne, episodi di inciviltà, maleducazione e
talora di vandalismo: persone che si sdraiano
o
dormono sugli spazi pubblici, utilizzano le
pertinenze degli edifici aperte al pubblico,
o
comunque da questi
accessibili, per mangiare, bere, giocare,
dormire, oziare
o
compiere altre simili attività, adibiscono a
giaciglio, anche temporaneo, aree pubbliche
o
private ma di uso
pubblico
o
comunque
accessibili;
Atteso che le suddette condotte comportano
situazioni di fatto tali da determinare
condizioni igienico-sanitarie precarie a motivo
dell' abbandono, da parte degli interessati di
rifiuti di natura domestica nonché oggetti di
ogni genere, talora anche pericolosi;
Ravvisata la necessità e P urgenza di provvedere
alla fissazione di norme per il contrasto di
tutti quei comportamenti capaci di influire
negativamente sulla vita della comunità locale
in riferimento alla serena convivenza civile,
alla sicurezza di cittadini ed utenti, alla
fruibilità dei beni comuni ed alla tutela della
qualità della vita e deli ambiente;
Considerato, quindi
che P emanazione di tali norme appare ad oggi
indispensabile per la tutela della salute e la
salvaguardia delP ambiente estemo, onde evitare
danni
o
pregiudizi che possono
essere arrecati a soggetti giuridici e a cose
nello svolgimento di attività relative alle
materie nelle
quali vengono esercitate
le competenze, anche delegate, dell' ente
locale, senza che ne risultino lesi
o
messi in pericolo
i
beni e
gH interessi tutelati in funzione dell' ordine
pubblico e della sicurezza pubblica;
Attesa, quindi, la necessità e l'urgenza di
stabilire specifici divieti al fine di prevenire
e/o eliminare le
situazioni pericolose di cui sopra che spesso si
verificano nelle zone di cui alT oggetto;
Visto Part. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94,
"Disposizioni in materia di pubblica sicurezza";
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, a
267 ed in particolare l'articolo 54, così come
modificato
dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, a 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125;
Visto il Decreto del Ministero dell intemo del 5
agosto 2008 in tema di incolumità pubblica e
sicurezza
urbana;
Vista la legge 24 novembre 1981, a 689;
Dato
atto che copia del presente provvedimento è
stata preventivamente comunicata al Prefètto di
Teramo, con fax prot. a 10965 del 08.03.2013
ORDINA
a
salvaguardia della sicurezza e del decoro della
Città, con particolare riferimento alte traverse
di Via Di Vittorio nonché alte aree pubbliche,
private ma di uso pubblico ovvero, comunque,
accessibili site nelle vicinanze della Chiesa
San Gabriele, del Centro Commerciale "I PorticF'
e dell'Ufficio Provinciate del Lavoro, è vietata
ogni forma di bivacco e, più precisamente, è
vietato:
a) sedersi
o sdraiarsi sui gradini e/o sulte scalinate
degli edifici e delle opere pubbliche;
b) sdraiarsi
o dormire sulle panchine pubbliche, nonché
utilizzarle in modo improprio tra cui anche
appoggiandovi sopra i piedi, nonché animali o
oggetti idonei ad insudiciarle;
c) utilizzare
le pertinenze degli edifici aperte al pubblico
o, comunque, accessibili, per mangiare, bere,
giocare, dormire, oziare o compiere altre simili
attività;
d) adibire
a giaciglio, anche temporaneo, aree pubbliche o
private di uso pubblico o, comunque,
accessibili;
e) deturpare
ed imbrattare cose mobili o immobili private,
salvo che il latto non costituisca reato
perseguibile d'ufficio, o salvo che le persone
offese non sporgano querela ai sensi deff art.
639 c.p., nei quali casi prevate l'azione penale
su quella amministrativa;
f) insudiciare
e/o sporcare i pubblici edifici e le loro
pertinenze, anche abbandonando rifiuti di
qualunque genere, conpresi i mozziconi di
sigarette e le gomme da masticare, oppure
materassi, panni indumenti, stoviglie, ecc..
La
violazione ai divieti di cui sopra, ai sensi
dall'art. 7 bis d.Ivo 18 agosto 2000 a 267,
comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €.
300,00 (pagamento in misura ridotta €. 100,00).
La sanzione è stabilita nella misura massima di
€. 300,00 nel caso di violazioni commesse da
persone in stato di manifesta ubriachezza.
Ai
sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981,
a 689, è sempre disposto il sequestro cautelare
ai fini della confisca amministrativa delle cose
mobili che servirono o furono destinate a
commettere la violazione, o che ne sono il
prodotto, il profitto o il prezzo.
La
presente ordinanza rimarrà in vigore fino alla
completa risoluzione delle problematiche che ne
hanno resa necessaria F adozione.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel
termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione,
ricorso al Tribunale amministrativo regionale di
L'Aquila (legge 6 dicembre 1971, n, 1034),
oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R.
24 novembre 1971, a 1199). |