Il Tar salva la spiaggia
per cani: Mastromauro batte Costantini
GIULIANOVA,
24.4.2021 -
UNICA BEACH
vince contro il Comune di Giulianova: il TAR salva la
spiaggia per cani più famosa d’Abruzzo, con una
eccezionale "Sentenza breve" che annulla il diniego del
Comune, accogliendo il ricorso "vista la sua manifesta
fondatezza alla luce del chiaro dettato normativo in
materia"
Dopo anni di
battaglie, UNICA BEACH , la prima spiaggia per animali
d’affezione in Abruzzo, voluta nel 2012 dall’allora
Sindaco Francesco Mastromauro, ottiene la vittoria
definitiva davanti al Tribunale Amministrativo di
L’Aquila, e resta aperta ai turisti in vacanza con il
proprio pet.
Il TAR della
Regione Abruzzo accoglie il ricorso contro il diniego
del Comune di Giulianova alla richiesta di proroga della
concessione della spiaggia per animali d’affezione ,
presentata da UNICA BEACH nella persona, della
sottoscritta, dott.ssa Giusy Branella.
La famosissima
“spiaggia per cani”, dalla lunga vita travagliata. tra
consensi e dissensi , tra animalisti e non, potrà
finalmente proseguire senza più remore, ospitando gli
animali accompagnati dai loro “familiari umani” , grazie
alla “Sentenza breve” che il TAR della Regione
Abruzzo ha emesso , entrando, eccezionalmente, nel
merito, e annullando immediatamente il diniego dato dal
Comune di Giulianova.
Si conclude così un
triste capitolo che l’attuale Amministrazione giuliese
aveva iniziato a scrivere contro la “spiaggia per cani”
, UNICA BEACH, prima e più famosa in Abruzzo, nel
tentativo di cancellarla per sempre dallo scenario di
questa meravigliosa città turistica. E’ sul diniego
emanato dal Dirigente dell’Area IV, che è scesa
implacabile la lama tagliente della scure del TAR,
annullandolo definitivamente e aprendo alla spiaggia un
futuro tutto da vivere e da offrire a decine e decine di
turisti in trepida attesa ormai dal mese di marzo.
In virtù dell’art.
182 , comma 2 del DL n.19 /2020 n. 34, convertito in
Legge n.77 il 17/07/2020, LEGGE RILANCIO ITALIA, era
stata presentata la richiesta di proroga per la
prosecuzione della “spiaggia per cani” di Giulianova
(TE), prima della fine dell’estate 2020. A seguito di un
lungo iter , il Comune aveva espresso il proprio
diniego, vietando la riapertura di UNICA BEACH, non
considerata una “vera concessione demaniale”, ma un
semplice affidamento, e per tale motivo non meritevole
di proroga. Non solo , la pubblica Amministrazione, non
si è nemmeno premunita di pubblicare un nuovo bando di
affidamento, nei tempi utili perché la spiaggia fosse
pronta ad accogliere i turisti per l’ estate 2021.
E’ stato cosi
indispensabile ricorrere al Tribunale Amministrativo,
impugnando l’atto di diniego, per poter tutelare il
diritto alle vacanza con il proprio cane di migliaia di
turisti , italiani e non.
Con sentenza n.
00106/2021 del 23/04/21, in riferimento al ricorso
proposto dall’Ass. UNICA BEACH contro il Comune di
Giulianova per l’annullamento dell’atto di diniego con
il quale il Comune ha respinto la richiesta di
estensione e proroga della concessione demaniale , il
TAR di L’Aquila così si esprime :
“
Contrariamente a quanto asserito dalla resistente, il
rapporto giuridico intercorrente tra la ricorrente e
l’Amministrazione Comunale si configura a TUTTI GLI
EFFETTI COME RAPPORTO DI “CONCESSIONE DI BENE PUBBLICO
DEMANIALE ( SPIAGGIA )”
“La
natura concessoria del rapporto trova puntuale conferma
anche nella previsione dell’obbligo posto in capo alla
ricorrente di pagare il canone demaniale e la relativa
imposta regionale, nonché di rispettare la Disciplina
delle aree in concessione per stabilimenti balneari,
obblighi che non si giustificherebbero in assenza di una
concessione demaniale”
“
IN
DEFINITIVA , AI SENSI DELLA NORMATIVA TESTE’ RICHIAMATA
RISULTA, PERTANTO, FONDATA LA PRETESA DELLA RICORRENTE
AD OGGETTO LA RICHIESTA DI PROROGA TEMPORANEA DELLA
DURATA DELLA CONCESSIONE NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI
PREVISTE DALLA ORIGINARIA CONVENZIONE, NON OSTATANDO A
TAL FINE IL DIVIETO DI RINNOVO ESPRESSAMENTE PREVISTO
NELLA CONVENZIONE MEDESIMA, DOVENDO
LO STESSO RITENERSI SUPERATO DALLA SOPRAVVENIENZA
NORMATIVA DI RANGO STATALE “
“Sulla
base delle superiori complessive considerazioni, il
ricorso è dunque fondato e, assorbita ogni altra censura
o deduzione, va accolto con conseguente annullamento
dell’atto impugnato”
“IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO ORDINA
CHE LA PRESENTE SENTENZA SIA ESEGUITA DALL’AUTORITA’
AMMINISTRATIVA”
La sottoscritta
tiene a ringraziare lo Studio Legale Associato
Mastromauro & Angeloni , che l’ha assistita in questo
percorso , portandola al successo più che meritato ,
dopo anni di battaglie, ma soprattutto di duro lavoro; i
Giudici Amministrativi che hanno messo in evidenza
l’importanza e la necessità, oltre che l’obbligo di
legge, di avere una spiaggia dedicata agli animali
d’affezione e il rispetto delle normative entrate in
vigore per la tutela del turismo in questo grave periodo
flagellato dall’epidemia da COVID SARS 19.
Invitando i turisti
a trascorrere le proprie vacanze in questa meravigliosa
città che proseguirà ad accogliere animali anche in
spiaggia, grazie alla presenza di UNICA BEACH ,
all’interno della quale, non solo è presente un
controllo veterinario, ma la possibilità di far accedere
il proprio cane in mare , la sottoscritta comunica che
dalla prossima settimana inizieranno i lavori di
preparazione della spiaggia. Auspica che
l’Amministrazione Comunale si rivolga con maggior
predisposizione alla collaborazione e maggior rispetto
nei riguardi dei cittadini i quali , ricordo, non sono
sudditi. La invita inoltre affinchè provveda ad
applicare la Sentenza del Tribunale Amministrativo con
gli atti dovuti.
Considerate le
norme anti covid che impediscono la convocazione di
conferenza stampa in "zone rosse" e l'importanza di
rendere noto a chi sta programmando le vacanze, di
conoscere la verità sulla spiaggia "per cani" di
Giulianova (TE). aperta e operativa per tutta l'estate
2021 e anni seguenti, prego i mezzi di comunicazione di
pubblicare la presente e darne visibilità.
Presidente UNICA BEACH
Dott. Ssa Giusy Branella
Testata
giornalistica iscritta al n° 519 del 22/09/2004 del Registro della
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