GIULIANOVA,
27.11.2014 -Con
la conversione in legge del decreto n. 91/2014
(ad opera della legge 11 agosto 2014, n. 116
pubblicata in G.U. 20 agosto 2014, n. 192) è
entrata definitivamente in vigore la norma che
disciplina la combustione in loco dei residui
vegetali di natura agricola e forestale.
Pertanto è stato modificato il Regolamento
comunale di igiene pubblica, approvato il 19
aprile 2013, nella parte relativa al divieto di
bruciare rifiuti.
In
base all'ordinanza n. 547 del 24 novembre
scorso, al punto 1 è stabilito che il materiale
agricolo e forestale derivante da sfalci,
potature o ripuliture in loco delle attività
svolte dalle imprese agricole di cui all’art.
2135 del codice civile, deve essere gestito
mediante processi o metodi che non danneggino
l’ambiente, né mettano in pericolo la salute
pubblica. In alternativa all’impiego dei residui
indicati al punto 1, ai sensi dell’art. 185 del
D.Lgs. n. 152/2006 o all’accumulo ordinato nei
fondi agricoli al fine di una loro naturale
trasformazione in compost, o alla triturazione
in loco mediante apposite macchine operatrici,
è consentita la combustione controllata sul
luogo di produzione. Il punto 3 stabilisce
che la combustione controllata dei residui
indicati al punto 1 deve essere effettuata nel
rispetto assoluto delle seguenti disposizioni:
-
le attività devono essere effettuate sul luogo
di produzione nel periodo che va dal 1
OTTOBRE al 30 MAGGIO non prima delle ore 60 e
non oltre le ore 12;
-
durante tutte le fasi dell’attività e fino
all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere
assicurata costante vigilanza da parte del
produttore o del conduttore del fondo o di una
persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare
la zona fino alla completa estinzione di focolai
e braci;
-
la combustione può essere effettuata in cumuli
di dimensione limitata, avendo cura di isolare
l’intera zona da bruciare, tramite una fascia
libera da residui vegetali e di limitare
l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;
-
la combustione deve avvenire ad almeno 300 metri
da edifici di terzi e, nelle fasce adiacenti ad
autostrade, ferrovie e grandi vie di
comunicazione, con una fascia di rispetto di
almeno 100 metri;
-
il fumo generato dalla combustione non deve
comunque invadere la sede viaria delle strade
pubbliche;
-
possono essere destinati alla combustione
all’aperto al massimo tre metri steri (pari a 3
metri cubi vuoto per pieno) per ettaro al giorno
di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui
sono stati prodotti;
-
l'operazione deve svolgersi in assenza di forte
vento, preferibilmente nelle giornate umide;
-
nelle aree agricole adiacenti ai boschi o
ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri
dagli stessi, gli interessati devono realizzare
una fascia parafuoco che circoscriva il sito
dell’abbruciamento;
-
le
ceneri derivanti dalla combustione del materiale
vegetale di cui alla presente ordinanza devono
essere recuperate per la distribuzione sul
terreno a fini nutritivi o ammendanti.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi
boschivi, dichiarati dalla Regione, la
combustione di residui vegetali agricoli e
forestali è sempre vietata.
Il
Comune, anche su segnalazione del Corpo
Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere
o di vietare la combustione dei residui agricoli
all’aperto in tutti i casi in cui sussistono
condizioni meteorologiche o ambientali non
favorevoli e di disporre il differimento di
operazioni di bruciatura allorché sia necessaria
l’effettuazione di una programmazione delle
medesime, in considerazione delle condizioni ed
esigenze locali.
In
base all'ordinanza è vietata nel centro abitato
o ad una distanza inferiore a 300 metri da esso,
la bruciatura di residui vegetali e non vegetali
provenienti dalla pulizia di terreni, giardini,
orti, spazi coperti e scoperti, ecc.. E' inoltre
vietato riversare, accumulare e/o bruciare
foglie, arbusti ed altri rifiuti derivanti dalla
pulizia dei terreni agricoli, orti, giardini,
ecc. su strade pubbliche (provinciali, comunali
e vicinali) del territorio comunale.
E'
altresì vietata la combustione dei residui di
materiale agricolo e forestale derivante da
sfalci, potature o ripuliture in loco delle
attività svolte dalle imprese agricole nel
periodo di divieto assoluto che va dal 1° giugno
al 30 settembre di ogni anno.
Le
violazioni saranno punite con sanzioni
pecuniarie amministrative comprese tra un minimo
di 75 euro ad un massimo di 500 euro.
Nel caso di procurato incendio a seguito della
esecuzione di azioni e nel caso di attività
determinanti anche solo potenzialmente l’innesco
d’incendio durante il periodo di divieto
assoluto previsto dalla Regione Abruzzo che va
dal 1 Giugno al 30 Settembre, sarà
applicata una sanzione amministrativa non
inferiore a €. 1.032 e non superiore ad
€. 10.329, ai sensi dell’art. 10 della
Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm., con la
segnalazione all’Autorità Giudiziaria di ipotesi
di reato.
UFFICIO DI STAFF
DEL SINDACO
Coordinatore
Dott. Sandro Galantini
e-mail
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tel. +39 085 80.21.264 - fax +39 085 800.31.33
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