GIULIANOVA,
21.3.2017 -
La legge 23 dicembre 1998,
n. 448, con l’art. 66 ha istituito “l’assegno
di maternità dei Comuni” disciplinato
dall’art.74 del D.Lgs. 151/2001, testo unico
delle disposizioni legislative in materia di
tutela a sostegno della maternità e paternità.
L’assegno spetta per ogni figlio nato alle donne
che non beneficiano di alcun trattamento
economico per la maternità (indennità o altri
trattamenti economici a carico dei datori di
lavoro privati o pubblici); alle medesime
condizioni viene concesso per ogni minore in
adozione o affidamento preadottivo.
Per beneficiarne occorre essere cittadine
italiane, comunitarie, o extracomunitarie in
possesso di carta di soggiorno e disporre per il
2017 di un valore dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), con
riferimento ad un nucleo familiare di base
composto da tre componenti, non superiore a
16.954,95 euro. E' necessario produrre copia
dell'attestazione ISEE in corso di validità e
relativa DSU, nella quale sia incluso il figlio
per la quale si richiede il beneficio.
All’erogazione di un importo massimo di 1.694,45
euro provvederà l’INPS in base a quanto disposto
dall’art.9 del D.M. 15.07.99, n.306.
Le cittadine interessate,
entro il termine perentorio dei sei mesi
dalla nascita del figlio, possono presentare
istanza presso l’Ufficio Segretariato Sociale
del Comune di viale Orsini – Parco Cerulli,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12,30, nonché il martedì ed il
giovedì dalle ore 16 alle ore 17. Per
informazioni: 085-8021214 oppure 085-8028468.
Mail: c.fortunato@comune.giulianova.te.it.
Allo stesso Ufficio va presentata l'istanza
anche per la concessione di un assegno ai
nuclei familiari con almeno tre figli minori.
In
questo caso però l'istanza va presentata entro
il termine perentorio del 31 gennaio 2018.
E'
necessario essere cittadino italiano,
comunitario o extracomunitario in possesso di
carta di soggiorno e disporre per il 2017 di un
valore dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), con riferimento ad
un nucleo familiare di base composto da cinque
componenti, non superiore a 8.555,99 euro. La
copia dell'attestazione ISEE da produrre deve
essere in corso di validità con relativa DSU.
All’erogazione di un importo massimo di 141,30
euro, per il numero dei mesi in cui sono
effettivamente presenti nel nucleo familiare
almeno tre figli minori, provvederà
l’INPS. |