N.
00250/2012 REG.ORD.CAU.
N. 00485/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'
Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del
2012, proposto da:
Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di
Caccia "Pescara", rappresentato e difeso
dall'avv. Andrea Cocchini, con domicilio eletto
presso Tar Pescara, via Lo Feudo 1;
contro
Comune di Pianella, Comune di Pianella Sindaco;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di
Ranallo S.Domenico;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 63 del 29 agosto 2012 con cui
il Sindaco del Comune di Pianella ha disposto il
divieto dell'esercizio dell'attività venatoria
nell'intera parte di C.da Nardangelo e parte di
C.da Astignano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione
del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6
dicembre 2012 il dott. Massimiliano Balloriani e
uditi per le parti i difensori l'avv. Andrea
Cocchini per il Comitato ricorrente e l'avv.
distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per il
Ministero intimato;
Considerato che, ad un primo esame, tipico della
presente fase cautelare, il ricorso non presenta
il prescritto fumus di fondatezza, atteso che
i fatti addotti dal Comune resistente
appaiono circostanziati e sintomatici della
possibilità del verificarsi di pericoli per la
sicurezza pubblica in ragione dello svolgimento
dell’attività venatoria nelle aree in questione;
che, inoltre, anche con riguardo al periculum,
la domanda cautelare non appare meritevole di
accoglimento, in ragione dell’imminenza della
naturale scadenza della stagione venatoria.
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio
del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore |