Pescara, 12.9.2012
- L'azienda
SEAB di Chieti scalo, che gestisce grandi
volumi di rifiuti, è diventata nota in val
Pescara soprattutto a seguito degli incendi
che l'hanno interessata in questi anni.
Quello del 2009 durò tre giorni e provocò
un'immensa nube che si propagò a decine di
chilometri di distanza. Ci fu l'emissione di
un notevole numero di sostanze inquinanti.
Un secondo incendio è avvenuto nel 2011.
Ora si apprende dal BURA pubblicato oggi che
la Regione Abruzzo ha sospeso
l'autorizzazione all'azienda. La Regione ora
impone di adempiere a numerose prescrizione
tra cui quella di allontanare rifiuti
giacenti all'interno dell'impianto e di
presentare il certificato anti-incendio,
nonché di fornire un progetto di
adeguamento.
Il WWF esprime forte preoccupazione per tale
situazione ed invita le istituzioni a
mantenere la massima vigilanza su tutte le
attività che riguardano i rifiuti in val
Pescara.
Si allega la determinazione pubblicata sul
BURA di oggi 12 settembre 2012.
INFO: 3488130092
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
per le
motivazioni riportate in premessa, che qui
di seguito si intendono riportate:
1) di
sospendere in via parziale per un periodo di
90 (novanta) giorni, dalla data di notifica
del presente provvedimento, l’efficacia
della seguente autorizzazione regionale:
Determinazione Dirigenziale N. DN3/1047 del
21 settembre 2006 avente ad oggetto: “ D.Lgs
03.04.2006 n. 152 –L.R. 28.04.2000, n. 83 e
s.m.i.– Ditta S.E.AB. S.r.l (sede legale
Strada dell'Acquedotto, 4 - 66100 Chieti)
–Autorizzazione regionale n° 10 del
06.06.2000 per la realizzazione ed esercizio
di una “piattaforma ecologica” per rifiuti
speciali e speciali pericolosi in zona
Industriale di Chieti, per l’esercizio di
attività: a) trattamento chimico-fisico; b)
raggruppamento preliminare; c)
ricondizionamento preliminare, d) deposito
preliminare; e) messa in riserva, f)
rottamazione veicoli a motore, g) produzione
CDR.- RINNOVO autorizzazione all’esercizio.
2) di
stabilire, in particolare, che , anche al
fine del ripristino delle corrette
condizioni di esercizio, provveda:
a)
all’allontanamento dei rifiuti giacenti
all’interno dell’impianto per il successivo
recupero e/o smaltimento ai sensi di legge,
escludendo da dette attività qualsivoglia ed
ulteriore ingresso di rifiuti all’impianto
per tutto il periodo della sospensione, ivi
comprese le necessarie attività di
manutenzione ed interventi ordinari non
soggetti a preventiva autorizzazione
regionale, fatta salva diversa disposizione
da parte di questa Autorità; inoltre, per
tutto il periodo citato, l’allontanamento
dei rifiuti dall’impianto verso le
destinazioni finali saranno tempestivamente
comunicate all’ARTA ed alla Provincia ogni
trenta giorni, a far data dal giorno di
notifica del presente provvedimento, anche
in caso negativo;
b) ad inviare
un progetto di adeguamento, ai sensi
dell’art. 19, co. 3 della L.R. n. 31/2010,
ai fini dell’approvazione dello stesso, o,
nel caso, a rilasciare una dichiarazione di
conformità dell’impianto;
c) a
trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti
copia del Certificato di Prevenzione Incendi
rilasciato dal competente Comando
Provinciale di Vigili del Fuoco di Chieti;
3) di
stabilire che la presente sospensione
decorre dalla data di notifica del presente
provvedimento;
4) di
stabilire, altresì che alla scadenza dei
termini di sospensione di cui sopra, l’Arta
Distretto Provinciale di Chieti e l’ARTA
Direzione Centrale effettuino un sopralluogo
presso l’impianto al fine di verificare
l’eliminazione di tutte le irregolarità
rilevate;
5) di
riservarsi, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché delle norme
vigenti in materia di procedimento
amministrativo di cui alla L. n. 241/1990
s.m.i., di rivedere l’intera problematica di
cui sopra anche attraverso l’audizione degli
organi di controllo (Arta, Provincia di
Chieti);
6) di
trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Chieti, all’Amministrazione
Provinciale di Chieti, all’ARTA Distretto
Provinciale di Chieti, all’ARTA Direzione
Centrale,alla Procura della Repubblica di
Chieti;
7) di redigere
il presente provvedimento in n. 2 originali,
di cui un esemplare viene notificato ai
sensi di legge alla Ditta SEAB S.r.l. con
sede in Via Penne nella Zona Industriale -
in Chieti Scalo;
8) di
riservarsi di adottare ulteriori
provvedimenti sulla base di successivi
accertamenti tecnico-amministrativi,
conformemente alle disposizioni di legge;
9) di disporre
la pubblicazione integrale del presente
provvedimento limitatamente all’oggetto ed
al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro centoventi giorni dalla
notifica.
Il Dirigente del
Servizio
Dott. Franco
Gerardini