PESCARA, 13.7.2013
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Il Tribunale
Amministrativo Regionale
di L'Aquila giovedì
scorso 11 luglio ha
pubblicato una
straordinaria sentenza
su caccia, orso,
conservazione delle
specie e tutela della
salute umana. E' una
vittoria per KO quella
che WWF e Animalisti
Italiani ONLUS hanno
ottenuto nei confronti
della Regione Abruzzo
sul ricorso presentato
lo scorso anno contro il
calendario venatorio
2012-2013 e ora deciso
nel merito.
Il T.A.R., con commenti
molto duri, ha censurato
l'operato della Regione
Abruzzo praticamente su
tutte le sue scelte
venatorie. Particolare
rilevanza acquista il
giudizio sulla tutela
dell'Orso bruno. Il
relativo paragrafo della
sentenza si conclude con
una frase inequivocabile
“Da quanto sopra
consegue quindi
l’accoglimento della
censura sulla mancata
protezione dell’orso
marsicano nell’intero
areale di distribuzione
individuato nell’accordo
PATOM”.
Dichiara Michele Pezone,
legale delle due
associazioni “Assieme
ad Augusto De Sanctis,
membro per il WWF della
Consulta Venatoria
regionale, abbiamo
predisposto un ricorso a
largo spettro su tutti i
punti del calendario
venatorio 2012-2013.
Infatti, erano evidenti
le gravissime lacune
conoscitive da parte
degli uffici regionali
che avrebbero dovuto
suggerire un
atteggiamento molto più
cauto da parte dell'ente
nella redazione del
Calendario al fine di
garantire la
conservazione della
fauna. I giudici hanno
riconosciuto la validità
delle nostre ragioni. In
primo luogo il T.A.R. ha
chiarito che la Regione
Abruzzo, al contrario di
quanto sostenuto dalla
Giunta, da anni non ha
un regolare Piano
Faunistico Venatorio,
fatto che impedisce il
corretto svolgimento
della pratica venatoria.
Inoltre, il periodo di
caccia per quasi tutte
le specie (tra queste
Frullino, Codone,
Mestolone, Canapiglia,
Combattente, Germano
reale, Alzavola,
Fischione, Folaga,
Gallinella d’acqua,
Quaglia, Beccaccia,
Tortora, Allodola), è
stato ampliato a
dismisura senza tener
conto del parere
contrario dell'Istituto
Superiore per la Ricerca
e la Protezione
dell'Ambiente. La
regione ha altresì
illegittimamente
concesso la pre-apertura
per alcune specie e
l'addestramento cani in
un periodo non idoneo.
Non ha assoggettato come
avrebbe dovuto il
calendario venatorio a
Valutazione di Incidenza
Ambientale e non ha
individuato nelle aree
S.I.C./Z.P.S. i
principali punti di
migrazione in cui
vietare la caccia. Ha
varato il calendario
venatorio ben oltre il
15 giugno, data
stabilita dalla legge, a
pochi giorni dall'avvio
della stagione
venatoria, rendendo così
più difficile per le
associazioni esercitare
in tempo l'opposizione a
tali scelte. Ha
sub-delegato alle
province la possibilità
di allungare a febbraio
la stagione venatoria
violando così le
normative che impongono
una gestione coordinata
del prelievo; ha reso
possibile
illegittimamente l'uso
delle munizioni di
piombo e, infine, ed è
forse l'aspetto più
grave, il T.A.R. ha
evidenziato che la
Regione Abruzzo ha
mancato di tutelare la
sua specie simbolo,
l'Orso bruno marsicano,
evitando di normare in
maniera più stringente
l'attività venatoria
nelle aree di maggiore
presenza della specie”.
Dichiara Dante Caserta,
presidente f.f. del WWF
Italia “Si tratta
dell'ennesima vittoria
giudiziaria ottenuta sul
tema della caccia in
Abruzzo. In questi anni
abbiamo avuto ben due
pronunciamenti
favorevoli della Corte
Costituzionale, di cui
una, recentissima, che
ha finalmente abolito il
famigerato comparto
unico, e una decina di
sentenze e sospensive
tra T.A.R. e Consiglio
di Stato, tutte vinte.
Purtroppo devo
constatare che solo
grazie al nostro sforzo
l'attività venatoria
viene ricondotta nel
solco della legalità
nonostante i ricorsi
siano stati sempre
preceduti da lettere,
diffide e appelli
pubblici, rimasti tutti
inascoltati. Ora la
Regione Abruzzo, anche
in vista dell'ormai
prossima decisione sulla
nuova stagione
venatoria, è
completamente al tappeto
tenuto conto che il
T.A.R., entrando nel
merito proprio per
indicare la strada per
il futuro, ha censurato
praticamente l'intero
contenuto del calendario
venatorio 2012-2013. La
parte più sconsolante
della sentenza è quella
relativa alla mancata
tutela dell'orso perché
arriva in un momento
così difficile per la
specie. Da un lato si
ripetono sterili
proclami da parte della
Regione sulla necessità
di tutelare la specie e
dall'altro il severo
giudizio del T.A.R.
chiarisce che gli sforzi
per la conservazione
possono essere
vanificati anche dalle
scelte filo-venatorie
dell'assessorato
regionale e dello stesso
tavolo tecnico che
doveva essere costituito
per tutelare la specie e
non certo per favorire i
cacciatori. Inoltre,
voglio evidenziare
l'incredibile caso
dell'uso delle munizioni
di piombo, i cui
frammenti sono dannosi
per l'uomo e per gli
animali protetti in caso
di ingestione. I
proiettili al piombo
sono stati reintrodotti
con un tratto di penna
sulla delibera di
approvazione del
calendario da parte
della Giunta Regionale,
contravvenendo, e cito
le stesse parole del
TAR, con una simile
superficialità ad un
profilo prescrittivo
altamente delicato, che
involge la (mancata)
tutela della salute
pubblica prima ancora
delle specie protette.
Ritengo che ormai sia
indifferibile una
completa inversione
nella direzione di
marcia di un assessorato
che ha scommesso,
sbagliando, sulla deriva
filo-venatoria promossa
dai suoi uffici”.
Dichiara Alex Caporale,
vicepresidente degli
Animalisti Italiani
ONLUS “E' evidente
che solo le associazioni
ambientaliste stanno
combattendo strenuamente
la lotta per la
sopravvivenza
dell'importantissimo
patrimonio faunistico
abruzzese. Con noi
abbiamo la stragrande
maggioranza della
popolazione che è stanca
di vedere morire uccelli
e mammiferi. Decine di
migliaia di animali sono
stati uccisi grazie a
provvedimenti che si
sono rivelati del tutto
illegittimi e per questo
coinvolgeremo presto la
Corte dei Conti, visto
che la fauna è
patrimonio indisponibile
dello Stato. Gli
eventuali responsabili
devono pagare
direttamente per scelte
totalmente difformi
rispetto al dettato
delle norme italiane e
comunitarie poste a
tutela della fauna”.
La sentenza integrale
può essere scaricata dal
link
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2012/201200499/Provvedimenti/201300719_01.XML |