TERAMO,
26.9.2014 -
Con preghiera di ripetuta divulgazione, si
rammenta ai cittadini interessati, onde evitare
problematiche alla legale detenzione, che il
decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.247 del 21
ottobre 2013 ed entrato in vigore il 3 novembre
2013, contiene “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 26 ottobre
2010, n. 204, concernente l’attuazione della
direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva
91/477/CEE relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi”.
L’art.6 del citato decreto introduce una
rilevante previsione per i detentori di armi
comuni da sparo, imponendo agli stessi di
presentare ai competenti Uffici di Polizia il
certificato medico per il rilascio del nulla
osta all’acquisto di armi comuni da sparo,
secondo le indicazioni contenute nell’articolo
35, comma 7, del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (T.U.L.P.S.),
entro il termine di 18 mesi dall’entrata in
vigore del decreto stesso (quindi entro il 4
maggio 2015), salvo che non sia stato già
prodotto nei sei anni antecedenti alla data di
entrata in vigore del decreto (cioè nel periodo
3 novembre 2007-3 novembre 2013).
Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la
presentazione del certificato nei 30 giorni
successivi al ricevimento della diffida da parte
dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente.
Dal certificato medico dovrà risultare che il
richiedente non è affetto da malattie mentali
oppure da vizi che ne diminuiscono, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e
volere, ovvero non risulti assumere, anche
occasionalmente, sostanze stupefacenti o
psicotrope ovvero abusare di alcool.
In caso di mancata presentazione del certificato
medico potrà essere emesso da parte della locale
Prefettura il decreto di divieto detenzione armi,
così come prevede l’art. 38, comma 4, del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. |