GIULIANOVA,
29.12.2018 -
Divieto di vendita di fuochi
d’artificio ascrivibili alla categoria F3 di cui
all’art. 3, lett. a) n. 3 del d.lvo 29 luglio
2015, n. 123, quali ad esempio batterie di tubi
monocolpo e petardi. Vietato anche l'utilizzo di
fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita,
nei luoghi privati, senza la licenza di cui
all’art. 57 TULPS nel corso della notte tra il
31 dicembre 2018 ed il 1 gennaio 2019 a far
tempo dalle ore 20 del 31 dicembre 2018 e fino
alle ore 7 del giorno successivo.
Vietata pure, fino al 6 gennaio 2019, la vendita
in forma ambulante e non, di fuochi d’artificio
ascrivibili alla categoria F2 di cui all’art. 3,
lett.a) n. 2 del d.lvo 29 luglio 2015, n. 123, i
cosiddetti “fuochi di libera vendita” che
abbiano effetto, semplice o in combinazione con
altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo
rauti o petardi, petardi flash, petardo
saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo,
candela romana, tubi di lancio, loro batterie e
combinazioni, ecc.) con massa attiva(NEC)
superiore a mg. 150.
Lo ha stabilito una apposita ordinanza il cui
testo integrale è pubblicato sul sito
istituzionale.
Le violazioni verranno sanzionate con una multa
che può andare fino ai 500 euro |