GIULIANOVA,
20.3.2020 -
Per
limitare ulteriormente il diffondersi del
contagio da Coronavirus il Sindaco di Giulianova
Jwan Costantini ha appena firmato
l’ordinanza n.53 del 20 marzo 2020, con la
quale dispone ulteriori misure restringenti
per la prevenzione del rischio da contagio
da Covid-19.
«Un
atto ritenuto assolutamente necessario ed
urgente, vista l’inosservanza delle misure già
stabilite dai DPCM da parte di alcuni soggetti
– dichiara il Sindaco Jwan Costantini -
che vanifica il
contenuto delle disposizioni governative volte a
contrastare il contagio, rendendo quindi
necessaria l’assunzione di iniziative atte a
dissuadere i cittadini a tenere comportamenti
potenzialmente contrari al contenimento del
contagio, dettagliando il divieto di spostamenti
all'interno del territorio».
Con tale
ordinanza il Sindaco di Giulianova dispone
quanto segue fino al 3 aprile 2020:
-
nel
territorio comunale sono vietate tutte le
attività motorie e sportive all’aperto.
A garanzia dell'equilibrio psico-fisico
delle persone è consentito uscire solo in
aree contigue ai propri residenza, domicilio
o dimora, ovvero nel raggio di 200 metri;
-
è
possibile attendere alle esigenze primarie
degli animali d’affezione per il tempo
strettamente necessario e comunque in
aree contigue ai propri residenza, domicilio
o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;
-
in
tutto il territorio comunale è vietato
circolare a piedi o con velocipedi salvo i
casi di spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, di salute o
situazioni di necessità, nelle quali rientra
l’approvvigionamento alimentare e quello
relativo ad altri beni di primaria necessità
presso gli esercizi commerciali;
-
ai
tabaccai:
-
di
svolgere all'interno delle tabaccherie le
sole attività di vendita di tabacchi e
servizi affini,
-
sospendere tutte le tipologie di gioco
lecito all'interno degli esercizi ( a
titolo meramente semplificativo gratti e
vinci, lotto, etc), al fine di impedire la
permanenza degli avventori e conseguenti
assembramenti per motivi di gioco
all'interno dei locali;
-
di
bloccare le slot machines;
-
di
disattivare i monitor e i televisori;
-
a
eccezione delle attività di farmacie e
parafarmacie ,fino al 3aprile2020, lo
svolgimento delle attività commerciali
previste all’allegato1, del D.P.C.M. 11
marzo 2020, è consentito, fatto salvo il
rispetto delle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di settore,
tutti i giorni tra le ore 07:00 e le ore
21:00;
-
i
titolari e/o gestori delle attività di cui
al punto 5,al fine di evitare assembramenti
di persone, devono obbligatoriamente
organizzare l’accesso ai predetti luoghi con
modalità contingentate. All’interno dei
locali aperti al pubblico deve essere
rispettata la distanza di almeno un metro
tra gli avventori. Il personale impiegato
nelle attività a contatto con il pubblico
deve essere protetto con appositi DPI;
-
la
cittadinanza è tenuta a effettuare
l’approvvigionamento alimentare e quello
relativo ad altri beni di primaria
necessità presso gli esercizi commerciali
presenti:
-
a una
distanza non superiore a metri 2000
dai propri residenza, domicilio o dimora se
si utilizza l'auto, salvo le ipotesi di
acquisito di beni e prodotti non presenti
negli esercizi più prossimi;
-
a una
distanza non superiore a metri 1000
dai propri residenza, domicilio o dimora, se
ci si muove a piedi, salvo le ipotesi di
acquisito di beni e prodotti non presenti
negli esercizi più prossimi;
-
nelle
immediate vicinanze del luogo in cui è
svolta l’attività lavorativa o presenti
lungo il percorso ricompreso tra le sede di
lavoro e i propri residenza, domicilio o
dimora;
-
la
cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il
principio secondo il quale negli spostamenti
deve essere percorso il tragitto più
breve per raggiungere il luogo di
destinazione;
La
violazione delle suddette disposizioni sarà
punita con sanzioni amministrative pecuniarie
del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro
500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori
illeciti. |