GIULIANOVA, 15.9.2016 -
Quattro
mesi di squalifica a Gelsi Michele, inibizione
di 2 mesi e 20 giorni per Ferdinando Perletta,
presidente e legale rappresentante della
società, e ammenda di 400 euro per la società
stessa. Sono queste le decisioni del Tribunale
Federale Nazionale, Sezione Disciplinare della
Figc - Lega Nazionale Dilettanti in merito
all'attività di allenatore di Gelsi alla guida
del Città di Giulianova 1924 nel campionato
scorso di Serie D. Nel corso della gestione
tecnica, iniziata a metà dicembre 2015 dopo
l'esonero di Francesco Giorgini, l'ex
centrocampista del Pescara fu coadiuvato da
Fabrizio Pisano, in possesso di regolare
patentino. I due tecnici furono a loro volta
esonerati a fine marzo 2016.
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 22 giugno
2016, ha deferito a questo Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare i Sigg.ri Gelsi
Michele e Perletta Ferdinando, quest’ultimo
nella qualità di Presidente e legale
rappresentante della ASD Città di
Giulianova 1924 Società a responsabilità
limitata, in base alle qui riportate
motivazioni.
Gelsi Michele: violazione dell’art. 1 bis
comma 1 CGS in relazione all’art. 40 lettera C
Regolamento Settore Tecnico “per aver svolto
l’attività di allenatore della prima squadra
(della ASD Città di Giulianova 1924)
partecipante al Campionato Nazionale Serie D
Girone F stagione sportiva 2015/2016 non essendo
abilitato e privo di qualifica in quanto non
iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore
Tecnico”.
Perletta Ferdinando: violazione dell’art.
1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 40
lettera C Regolamento Settore Tecnico “per aver
consentito al Sig. Gelsi Michele, persona non
abilitata e priva di qualifica, in quanto non
iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore
Tecnico, di svolgere l’attività di allenatore
della prima squadra (della ASD Città di
Giulianova 1924) partecipante al Campionato
Nazionale Serie D Girone F stagione sportiva
2015/2016”.
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale
Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS
2016-2017
È stata altresì deferita la ASD Città di
Giulianova 1924 a responsabilità limitata “per
rispondere a titolo di responsabilità diretta ed
oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS
in relazione alla condotta antiregolamentare
ascritta al proprio Presidente e legale
rappresentante Perletta Ferdinando”.
Questi in breve i fatti.
L’Associazione Italiana Allenatori Calcio, con
nota del 4 febbraio 2016, evidenziava che
l’allenatore di base Pisani Fabrizio (codice
numero 52414) avrebbe svolto attività di
prestanome per la conduzione tecnica della prima
squadra della ASD Città di Giulianova (Serie D
Girone F abruzzese) al Sig. Gelsi Michele, non
abilitato dal Settore Tecnico, con conseguente
violazione dell’art. 41 del Regolamento del
Settore Tecnico; precisava di
aver ricevuto in tale senso una segnalazione dal
Gruppo Regionale Abruzzo della stessa AIAC.
La Procura Federale, investita del caso,
raccoglieva le dichiarazioni di entrambi i
deferiti e del Sig. Berardo D’Antonio,
procuratore della Società, allegando agli atti
del deferimento
numerosi articoli di stampa, corredati da foto
del Gelsi nell’esercizio della contestata
attività di allenatore e da distinte – gara
della Società, nelle quali il Gelsi risultava
comparire quale dirigente accompagnatore
ufficiale ed il Pisani quale allenatore.
Più in particolare, il Perletta, dopo aver
dichiarato che le mansioni inerenti la squadra
erano svolte dal D’Antonio da lui delegato,
aggiungeva di essere a conoscenza (ma solo per
sentito dire, perché per motivi personali aveva
perso i contatti con la squadra) che il Gelsi
era tesserato come dirigente e che l’allenatore
gli risultava essere il Pisano.
Il D’Antonio riferiva che l’attività del Gelsi
era stata dapprima di team-manager e poi di
calciatore e che le eventuali mansioni tecniche
da lui effettuate nella conduzione della prima
squadra erano ascrivibili ad un possibile
permissivismo dell’allenatore Pisano, a cui
peraltro la Società faceva esclusivo
riferimento.
Il Gelsi, che innanzi l’Organo inquirente si
qualificava team-manager e calciatore, riferiva
che in determinate situazioni aveva collaborato
con il Pisano nella conduzione di situazioni
tattiche per 1 o 2 giorni la settimana e che,
alle volte, durante le partite, aveva assunto
decisioni personali in merito alla disposizione
della squadra in campo, concordandole con
il Pisano al pari degli avvicendamenti dei
calciatori; definiva di piena sintonia la
collaborazione con il Pisano, che era cessata a
seguito dell’esonero di quest’ultimo. In merito
agli articoli di stampa ed alle interviste che
gli erano state fatte, precisava che si trattava
di personali disamine delle partite e che non
sempre le rilasciava.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna, in apertura di
dibattimento, la Procura Federale, il Sig.
Ferdinando Perletta e la Società ASD arl Città
di Giulianova 1924 hanno depositato accordo di
patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.
In proposito, il Tribunale Federale Nazionale,
Sezione Disciplinare ha emesso il seguente
provvedimento:
“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione
Disciplinare,
rilevato che, prima dell’inizio del
dibattimento, il Signor Ferdinando Perletta e la
Società ASD arl Città di Giulianova 1924 hanno
depositato istanza di patteggiamento ai sensi
dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig.
Ferdinando Perletta, sanzione della inibizione
per mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi
dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20
(venti);
pena base per la Società ASD arl Città di
Giulianova 1924, sanzione della ammenda di €
600,00 (euro seicento/00), diminuita ai sensi
dell’art. 23 CGS a € 400,00 (euro
quattrocento/00);];
considerato che su tale istanza ha espresso
il proprio consenso il Procuratore Federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale
i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono
accordarsi con la Procura Federale prima dello
svolgimento della prima udienza
innanzi al Tribunale Federale, per chiedere
all’Organo giudicante l’applicazione di una
sanzione ridotta, indicandone le specie e la
misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale
l’accordo è sottoposto, a cura della Procura
Federale, all’Organo giudicante che, se reputa
corretta la qualificazione dei fatti
operata dalle parti e congrui la sanzione o gli
impegni indicati, ne dichiara anche fuori
udienza la efficacia con apposita decisione.
Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta,
ad ogni effetto, la definizione del procedimento
e di tutti i relativi gradi nei confronti del
richiedente, salvo che non sia data completa
esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni
successivi alla pubblicazione della decisione,
alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo
accordo. In tal caso, su comunicazione del
competente ufficio, l’organo di giustizia
sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa
la possibilità di concludere altro accordo ai
sensi del comma 1, fissa l’udienza per il
dibattimento, dandone comunicazione alle parti,
alla Procura Federale ed al Procuratore generale
dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà
essere emanata entro i 60 giorni successivi
dalla revoca della prima decisione.
Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di
specie, la qualificazione dei fatti come
formulata dalle parti risulta corretta e le
sanzioni indicate risultano congrue;
comunicato, infine, che le ammende di cui alla
presente decisione dovranno essere versate alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo
bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare dispone l’applicazione delle
sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei
confronti dei predetti.
Il procedimento è proseguito per le altre parti
deferite.
Il dibattimento
La Procura Federale ha chiesto la sanzione della
squalifica di mesi 4 (quattro) per Michele
Gelsi.
Nessuno è comparso per la parte deferita.
I motivi della decisione
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare osserva quanto segue.
Il deferimento, per la parte afferente la
posizione del Gelsi, è fondato e merita
accoglimento.
Il Gelsi non ha presentato memorie difensive, né
è comparso alla riunione odierna.
Dalle dichiarazioni raccolte in sede d’indagine
e dagli articoli di stampa acquisiti appare
rispondente alla realtà che il Gelsi Michele
abbia svolto, nelle circostanze di tempo
riportate nel deferimento, l’attività di
allenatore della prima squadra della Società
deferita, impegnata nel Campionato Nazionale
Serie D della Stagione Sportiva 2015/2016.
Siffatta attività, che si ritiene essere stata
prevalente rispetto a quella svolta dal Pisano,
è comprovata oltre ogni ragionevole dubbio dagli
stessi articoli di stampa, che avevano
raffigurato il Gelsi come l’effettivo allenatore
di detta squadra e che avevano pubblicato
sue interviste e foto, inequivocabili in tal
senso.
È altresì provato che il Gelsi non aveva titolo
per lo svolgimento dell’attività che gli viene
contestata per l’assorbente motivo che egli non
era stato tesserato dalla Società quale
allenatore.
Vengono applicate le sanzioni patteggiate in una
a quella richiesta per il Gelsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione
Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)
per Ferdinando Perletta;
- ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00) per
la Società ASD arl Città di Giulianova
1924 ;
Per il resto accoglie il deferimento e, per
l’effetto, infligge a Gelsi Michele la
squalifica di mesi 4 (quattro). |